Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 15 pagine
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• identificare l'importatore sulla base del codice del detentore dell'approvazione del tipo. Questo
passo è particolarmente importante nei casi in cui sotto un numero di approvazione del tipo sono registrati più importatori.
• Per i piccoli importatori, esaminare se è stato presentato il certificato dell'USTRA.
• Rifiutare l'immatricolazione se la documentazione non è completa.
Eventualmente vi si aggiungono prove di plausibilità addizionali nei sistemi EED cantonali. È probabile che queste fasi supplementari del processo potranno essere svolte dai Cantoni senza l'impiego di nuovo personale e senza ritardi nell'immatricolazione.
5.3 Sull’economia
Le conseguenze per l’economia sono spiegate in modo particolareggiato nel messaggio sull'iniziativa contro i fuoristrada. Per questo motivo, in questa sede ci si sofferma soprattutto sul mercato automobilistico.
Sul mercato automobilistico
La definizione di un valore auspicato per le emissioni delle automobili avrà come conseguenza una variazione della composizione del parco auto svizzero. Per effetto del sistema di incentivi aumenterà la percentuale delle automobili meno inquinanti e ad elevata efficienza energetica, a fronte di un calo di quelle a bassa efficienza energetica e altamente inquinanti. Il valore auspicato delle emissioni non cambierà il numero di automobili vendute in Svizzera. Neanche il relativo fatturato cambierà di molto poiché la tecnologia ha il suo prezzo. Tuttavia il valore auspicato delle emissioni potrà influire sulla strutturazione dei prezzi tra vetture grandi con motori potenti e vetture leggere e funzionali, e sui relativi margini di profitto. Non sono attesi cambiamenti per i garage né per le principali imprese subfornitrici svizzere, orientate esclusivamente alle esportazioni.
Sugli importatori
Per gli importatori, l'attuazione della legge sul CO2 comporta un rincaro delle automobili nel caso in cui la media del parco auto superi l’obiettivo prefissato. Inoltre, la necessità di effettuare un pronostico delle sanzioni genera costi, seppur esigui. Le sanzioni sono ad ogni modo riscosse solamente quando le emissioni medie di CO2 delle automobili di un importatore o raggruppamento, immatricolate per la prima volta, superano l’obiettivo individuale. Il modello delle sanzioni non impedisce le importazioni dirette private o industriali. Non è tuttavia escluso che penalizzi leggermente i piccoli importatori, se questi importano veicoli ad elevate emissioni di CO2, che non possono essere compensati con veicoli che emettono poche emissioni. Le seguenti misure compensano questo svantaggio: in primo luogo esiste la possibilità per i piccoli importatori di costituire raggruppamenti, in modo che l’obiettivo individuale corrisponda alla media del parco auto del raggruppamento; secondariamente, l'obiettivo individuale per il singolo veicolo viene determinato in base al peso; infine, nella fase transitoria che va dal 2012 al 2014 (compreso), la sanzione è moltiplicata con percentuali del parco auto determinanti per il calcolo di eventuali sanzioni per grandi importatori (ad es. nel 2012 con il 65 %).
In un'analisi del Politecnico federale di Zurigo e della ditta Ernst Basler + Partner14 è stata stimata l'entità delle eventuali sanzioni. Supponendo che non vengano costituiti raggruppamenti, la sanzione complessiva da pagare tra il 2012 e il 2015 oscilla tra i 70 e i 120 milioni di franchi. Se invece gli importatori si riuniscono in raggruppamenti, la sanzione sarà inferiore.
Nel caso dei grandi importatori si aggiunge un costo per la compilazione di approvazioni del tipo supplementari per poter registrare modelli con emissioni di CO2 inferiori. Già oggi singoli importatori chie-
14 Ufficio federale dell‘energia (2010): Üebernahme des EU-Ziels 130 g CO2/km in der Schweiz: Konkretisierung des bundesrätlichen Vorschlags, estratto.