Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/66: L'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili · 15 pagine

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Se l'importatore non contesta la fattura, ma si limita a non pagare, riceve un sollecito, seguito da un precetto esecutivo. Se invece si oppone, l'UFE emana una decisione in cui rimuove l'opposizione e nel contempo ne autorizza il rigetto. Questa procedura prevista all'articolo 80 LEF10 si applica anche ad altri ambiti giuridici (canoni radiotelevisivi, casse malati ecc.).

Art. 23 e 24

Queste due disposizioni hanno lo scopo di mantenere basse le perdite della Confederazione e impedire abusi. In particolare occorre tenere il più basso possibile il numero di grandi importatori provvisori per evitare che alla fine dell'anno risultino insolventi, quando si tratta di pagare la tassa. Per questo motivo chi provvisoriamente viene considerato grande importatore deve versare un acconto ogni tre mesi in base alle vetture effettivamente immatricolate. Ciò può rendere necessario un rimborso integrale o parziale dell’acconto alla fine dell’anno.

Se il rischio di perdite aumenta ulteriormente perché un grande importatore è in ritardo con i pagamenti, l'UFE può addirittura esigere che a partire da una determinata data contabilizzi come un piccolo importatore, cioè per ogni singola vettura immatricolata. Tuttavia ciò non lo rende piccolo importatore e il valore auspicato determinante non cambia: continua ad essere calcolato in base al peso a vuoto medio del parco veicoli immatricolato, così come le emissioni di CO2 vengono misurate in base alla media delle automobili messe in circolazione.

Art. 25 e 26

I proventi delle sanzioni sono ridistribuiti alla popolazione dopo deduzione del dispendio delle autorità. Esperienze corrispondenti sono state fatte con la COV, il cui rimborso alleggerisce un poco le fatture annue delle casse malati.

Art. 27

Ai sensi dell'articolo 11d della legge, a partire dal 2016 il Consiglio federale è tenuto a presentare un rapporto all'Assemblea federale. Il compito è delegato al Dipartimento competente.

Art. 28

Le automobili con emissioni di CO2 particolarmente basse vengono trattate in modo speciale durante un periodo di transizione. Se le importano, i grandi importatori le possono computare più volte nel calcolo della media delle emissioni di CO2 del proprio parco vetture. In questo modo può essere raggiunto più agevolmente l'obiettivo.

Art. 29 e 30

Contrariamente alle intenzioni iniziali, l'ordinanza non può entrare in vigore il 1° gennaio 2012. Affinché possa entrare in vigore il 1° luglio, devono venire corretti i calcoli annuali nonché adeguate le disposizioni che contemplano delle scadenze per l’inoltro delle richieste.

5 Ripercussioni

Le ripercussioni della revisione parziale della legge sul CO2 sono descritte dettagliatamente nell’iniziativa popolare «Per veicoli a misura d’uomo»11. Qui di seguito ci si sofferma pertanto solo sui punti essenziali e sulle ripercussioni concrete dell'esecuzione.

10 RS 281.1.

11 FF 2010 855.