Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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modificata dagli agenti pagatori svizzeri, la data determinante è il giorno di riferimento 2. Nel quadro della definizione della chiave di ripartizione possiamo eccettuare determinati elementi patrimoniali. Questo consente di tenere conto delle peculiarità della singola situazione di partenza. In questo modo possono ad esempio essere eccettuati o considerati solo parzialmente valori patrimoniali di determinate categorie di persone. Infine possono essere introdotti valori soglia per ridurre l’onere amministrativo.
Il pagamento anticipato viene effettuato dagli agenti pagatori sotto forma di prestiti che fruttano interessi. Questi interessi sono sopportati da tutti gli agenti pagatori svizzeri secondo la chiave di ripartizione di cui sopra. Il nostro Collegio regola il tasso di interesse in un’ordinanza. Questo tasso deve essere conforme al mercato. L’impegno degli agenti pagatori svizzeri a sopportare proporzionalmente gli interessi è importante soprattutto se singoli agenti pagatori versano una quota nel pagamento anticipato superiore a quella calcolata secondo il capoverso 2.
Gli agenti pagatori svizzeri rispondono nei confronti della società veicolo proporzionalmente alle loro quote per eventuali perdite qualora il pagamento anticipato non possa essere interamente compensato. La singola quota si determina come per il pagamento anticipato, con la differenza che nel determinare la chiave di ripartizione noi possiamo eccettuare determinati elementi patrimoniali, ma non fissare valori soglia. In caso di perdite, in linea di principio risponderanno proporzionalmente dei danni tutti gli agenti pagatori svizzeri che detenevano valori patrimoniali di persone interessate il giorno di riferimento 2.
La società veicolo non è né debitrice solidale né garante per la perdita. Un’altra disposizione non avrebbe senso, poiché la società veicolo viene fondata unicamente per effettuare il pagamento e non dispone di fondi propri sufficienti.
Art. 24 Esecuzione da parte dell’AFC
L’articolo 24 prevede che l’AFC possa emanare tutte le decisioni necessarie ai fini dell’esecuzione tempestiva del pagamento anticipato, qualora la società veicolo non sia stata fondata nei termini stabiliti o il pagamento anticipato non sia stato effettuato entro i termini stabiliti. In questo caso l’AFC emana disposizioni di pagamento destinate ai 50 maggiori agenti pagatori svizzeri. Sono considerati come i 50 maggiori agenti pagatori svizzeri quelli che ai sensi dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio nell’ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici presentano, per quanto riguarda gli Stati partner, le quote maggiori di pagamenti di interessi. Per quanto concerne questa chiave di ripartizione, si tratta solo di un’approssimazione delle quote di mercato effettive degli agenti pagatori svizzeri con riferimento ai clienti tedeschi rispettivamente britannici. Essa offre però il vantaggio che l’AFC dispone dei dati necessari immediatamente all’entrata in vigore per ripartire il pagamento anticipato sugli agenti pagatori e riscuoterlo rapidamente. Analogamente a quanto esposto nell’articolo 22, la chiave di ripartizione non è modificabile, poiché i dati statistici che stanno alla base di tale chiave si riferiscono in gran parte a un lasso di tempo precedente alla pubblicazione dei testi della convenzione. In linea di principio, con questa disposizione si esclude la responsabilità dello Stato. Se deve procedere secondo l’articolo 23, l’AFC non trasferisce i pagamenti computati alla società veicolo ma, proporzionalmente, agli agenti pagatori che hanno effettuato il pagamento anticipato.