Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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Art. 10 Obbligo di cooperazione degli agenti pagatori svizzeri

Le convenzioni prevedono per l’autorità competente dello Stato partner la possibilità di richiedere all’AFC di verificare l’autenticità di un certificato se sussistono motivi per dubitarne (art. 14 Convenzione con la Germania, art. 16 Convenzione con il Regno Unito). Se non è possibile identificare la persona interessata annunciata in base alle informazioni trasmesse, l’autorità competente dello Stato partner può inoltre richiedere informazioni supplementari all’AFC (art. 9 par. 5 Convenzione con la Germania, art. 10 par. 4 Convenzione con il Regno Unito). In questi casi gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a cooperare.

Art. 11 Restituzione della provvigione di riscossione

Se il pagamento unico è stato effettuato senza motivo giuridico, le convenzioni prevedono per la persona interessata il diritto alla restituzione del pagamento unico da parte dell’autorità competente dello Stato partner (art. 13 par. 3 Convenzione con la Germania, art. 15 par. 3 Convenzione con il Regno Unito). Secondo l’articolo 34 della Convenzione con il Regno Unito, prima del trasferimento del pagamento unico all’autorità competente del Regno Unito l’AFC deduce una provvigione dello 0,1 per cento per le sue spese. L’articolo 11 garantisce che una persona interessata cui l’autorità competente del Regno Unito ha restituito un pagamento unico riscosso indebitamente possa esigere anche dall’AFC la restituzione della provvigione di riscossione trattenuta.

2.3 Prelievo dell’imposta liberatoria

Art. 12 Imposta

Gli agenti pagatori prelevano l’imposta liberatoria sui redditi da capitale conformemente alla convenzione applicabile (cpv. 1). Gli agenti pagatori possono rettificare entro cinque anni – questo termine corrisponde al termine di prescrizione per il versamento dell’imposta (cfr. più sotto art. 16) – un’imposta prelevata indebitamente purché sia certo che nello Stato partner in cui è domiciliato il beneficiario dei corrispondenti redditi da capitale non sia stato né sarà chiesto alcun computo né alcun rimborso. Questa disposizione permette di evitare, da una parte, che le persone interessate sopportino errori commessi a loro sfavore e, d’altra parte, che ottengano un vantaggio indebito.

Art. 13 Trasferimento all’AFC

Le imposte prelevate devono essere trasferite dagli agenti pagatori svizzeri all’AFC entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre (cpv. 1). Il trasferimento trimestrale delle imposte prelevate dagli agenti pagatori svizzeri all’AFC costituisce un intervallo usuale per la riscossione di imposte e tributi. Un tasso di interessi agevolato per la Confederazione generato da un versamento regolare è stato oggetto dei negoziati e costituisce una concessione dello Stato partner per le spese che assumerà l’AFC. Inoltre, in caso di mancato pagamento da parte di un agente pagatore svizzero, lo Stato partner sarebbe meno esposto poiché l’importo da incassare corrisponde al massimo alle imposte dell’ultimo trimestre. Gli agenti pagatori svizzeri indicano, secondo la convenzione applicabile, come le imposte prelevate debbano essere ripartite tra le differenti categorie di redditi da capitale (cpv. 2; art. 28 par. 1 Convenzione con la Germania, art. 29 par. 1 Convenzione con il Regno Unito).