Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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1 Punti essenziali

1.1 Situazione iniziale

Nel nostro rapporto del 16 dicembre 2009 concernente gli indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari, ci eravamo pronunciati a favore di una strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato. Il 24 febbraio 2010 il nostro Collegio ha riconfermato la propria posizione secondo cui la piazza finanziaria deve concentrarsi sull’amministrazione di patrimoni sottoposti a imposta. La nostra strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato dovrebbe essere attuata nel quadro di negoziati bilaterali e nel rispetto di determinate condizioni (regolarizzazione fiscale di conti non dichiarati in Svizzera detenuti da contribuenti dello Stato partner, accesso migliorato al mercato nello Stato partner in vista dell’introduzione di prestazioni finanziarie provenienti dalla Svizzera, tutela della sfera privata dei clienti delle banche) attraverso l’estensione della collaborazione transfrontaliera esistente. In primo piano figurano l’introduzione di un’imposta liberatoria nelle relazioni con importanti Paesi limitrofi e l’adozione di ulteriori misure destinate a incoraggiare l’onestà fiscale e a ridurre in tal modo i rischi giuridici.

Alla luce di questo contesto, nel quadro di colloqui esplorativi con il Regno Unito e la Germania sono state discusse soluzioni concrete e i risultati di questi colloqui sono stati verbalizzati in un documento. Alla fine di ottobre del 2010 è stato possibile firmare con ciascuno Stato una dichiarazione comune per l’avvio delle trattative.

Con decisione del 22 dicembre 2010 abbiamo licenziato i mandati di negoziazione. Questi mandati poggiano sui risultati dei colloqui esplorativi e definiscono gli indirizzi dei negoziati con entrambi i Paesi alla luce delle consultazioni delle commissioni parlamentari e delle commissioni dei Cantoni.

I negoziati successivi si sono conclusi il 10 agosto 2011 con la Germania e il 24 agosto 2011 con il Regno Unito con la parafatura delle convenzioni.

Con decisione del 16 settembre 2011 il nostro Collegio ha approvato i progetti di convenzione. La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (qui appresso «Convenzione con la Germania») è stata firmata il 21 settembre 2011. La firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale seguirà prossimamente (qui appresso «Convenzione con il Regno Unito»).

1.2 Punti essenziali del progetto

La conclusione delle convenzioni con la Germania e il Regno Unito richiede parallelamente l’adozione di una legge federale. La legge federale sull’imposizione internazionale alla fonte (LIIF) contiene in sostanza le disposizioni necessarie all’attuazione delle convenzioni che rientrano nella sfera di competenza delle autorità nazionali elvetiche e che non sono adatte al disciplinamento in un trattato internazionale. Queste normative riguardano segnatamente l’organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le disposizioni penali applicabili.

Esse toccano i seguenti aspetti:

• la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali;

• il prelievo dell’imposta liberatoria sui redditi da capitale;

• la comunicazione dei redditi da capitale;