Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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2.4 Disposizioni comuni riguardanti la regolarizzazione fiscale e il prelievo dell’imposta liberatoria
Art. 18 e 19 Organizzazione e procedura, Statistica
L’AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni della convenzione e della legge. Essa emana istruzioni e decisioni e allestisce statistiche.
Art. 20 Obbligo d’informare
Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a informare l’AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell’attuazione delle convenzioni e della legge.
Art. 21 Interesse di mora
Sui pagamenti unici e sulle imposte che vengono trasferiti in ritardo è dovuto senza diffida un interesse di mora.
2.5 Rapporto con altre imposte
Art. 22 Rimborso dell’imposta preventiva
L’agente pagatore svizzero riceve, per conto della persona interessa, i redditi da capitale di fonte svizzera gravati dall’imposta preventiva del 35 per cento. Esso richiede in un secondo tempo per la persona interessata il rimborso dell’imposta preventiva prelevata, dedotte eventuali imposte residue previste dalla convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e lo Stato partner. Senza procedura di rimborso dell’imposta preventiva, gli agenti pagatori svizzeri non potrebbero prelevare l’importo esatto dell’imposta liberatoria su questi redditi da capitale.
2.6 Pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri
Art. 23 Società veicolo
Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a effettuare il pagamento anticipato agli Stati partner poco dopo l’entrata in vigore delle singole convenzioni (art. 15 Convenzione con la Germania, art. 17 Convenzione con il Regno Unito). Il pagamento anticipato è compensato con pagamenti unici derivanti dalla regolarizzazione fiscale finché gli agenti pagatori svizzeri hanno recuperato il pagamento anticipato effettuato.
Gli agenti pagatori svizzeri devono fondare una società veicolo che assume i diritti e gli obblighi degli agenti pagatori svizzeri in relazione al disbrigo del pagamento anticipato. La società veicolo deve essere fondata al più tardi all’entrata in vigore della convenzione applicabile. Questo termine è anticipato di 20 giorni rispetto al termine indicato nella convenzione, ciò che è necessario nella misura in cui diviene applicabile la procedura secondo l’articolo 24, qualora gli agenti pagatori non fondino la società veicolo nei termini previsti.
Il capoverso 2 prevede che gli agenti pagatori svizzeri effettuino il pagamento anticipato sotto forma di prestito. Questi fondi vengono utilizzati per effettuare il pagamento anticipato all’AFC. La somma del pagamento anticipato viene ripartita sugli agenti pagatori svizzeri in base alle quote di valori patrimoniali delle persone interessate da loro detenuti il giorno di riferimento 2. I dettagli del calcolo delle singole quote sono disciplinati in un’ordinanza. Per impedire che la chiave di ripartizione possa essere