Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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Art. 6 Comunicazione

Le comunicazioni devono essere trasmesse all’AFC entro i termini stabiliti nella convenzione (cpv. 1). Vanno inoltrate sia le comunicazioni per le quali è disponibile un’esplicita autorizzazione della persona interessata, sia quelle effettuate senza autorizzazione sulla base della convenzione (cpv. 2; cfr. art. 6 par. 5 e art. 11 par. 3 Convenzione con la Germania, art. 8 par. 5 e art. 13 par. 3 Convenzione con il Regno Unito).

Analogamente all’articolo 4 capoverso 2, il capoverso 3 disciplina il modo di procedere di un agente pagatore svizzero quando una persona interessata che ha avviato una relazione d’affari con lui tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 ha scelto l’opzione «comunicazione». L’agente pagatore svizzero comunica l’opzione al più presto il giorno di riferimento 4 ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Questo differimento è dovuto al fatto che per inoltrare la comunicazione il nuovo agente pagatore svizzero necessita dapprima informazioni dell’agente pagatore svizzero precedente. Qualora 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3 le informazioni necessarie non dovessero essere disponibili e la persona interessata non avesse avviato alcuna procedura giuridica nei confronti degli agenti pagatori precedenti, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha soddisfatto i propri obblighi. In altre parole, l’agente pagatore svizzero è tenuto a comunicare l’identità e il domicilio di tale persona interessata (art. 6 par. 5 Convenzione con la Germania, art. 8 par. 5 Convenzione con il Regno Unito).

Art. 7 Trasferimento e trasmissione agli Stati partner

L’AFC trasferisce i pagamenti unici ricevuti e trasmette le comunicazioni alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile.

Art. 8 Prescrizione

Le Convenzioni non disciplinano la prescrizione per i crediti di trasferimento del pagamento unico o di trasmissione della comunicazione. Nell’interesse della certezza del diritto e conformemente all’articolo 7 della LFR, la LIIF prevede un termine di prescrizione di 5 anni. Il termine di prescrizione assoluto è di 15 anni.

Art. 9 Identificazione a posteriori di una persona interessata

Le convenzioni prevedono la possibilità secondo cui una persona interessata identificata a posteriori dall’agente pagatore svizzero possa successivamente regolarizzare fiscalmente i suoi valori patrimoniali ai sensi della convenzione applicabile (art. 12 Convenzione con la Germania, art. 14 Convenzione con il Regno Unito). A tal fine, la persona interessata è tenuta a presentare una domanda scritta all’AFC. La domanda deve contenere l’indicazione dell’opzione scelta per la regolarizzazione fiscale e indicazioni sulla disponibilità delle informazioni necessarie al riguardo. Una volta che l’autorità competente dello Stato partner avrà presentato l’autorizzazione, l’AFC prenderà la sua decisione, che dipenderà tra l’altro dalla possibilità di calcolare il pagamento unico sulla base delle informazioni disponibili, ovvero dalla disponibilità delle informazioni ai fini di una comunicazione.