Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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Art. 28 Ottenimento di informazioni
L’ottenimento di informazioni non è disciplinato come nel quadro dell’assistenza amministrativa fiscale. Da un lato sono richieste solo informazioni relative all’esistenza di conti o depositi dei quali la persona interessata è il beneficiario effettivo. Dall’altro nella richiesta non è necessario indicare il detentore delle informazioni, per cui bisogna rivolgersi a tutte le banche. Per quanto concerne la consegna delle informazioni, l’AFC stabilisce per le banche un termine adeguato per ogni singolo caso.
Le banche devono consegnare tutte le informazioni rilevanti in loro possesso. L’obbligo di consegna si estende alle informazioni che l’AFC può esigere ai sensi del capoverso 1.
L’autorità richiedente non ha il diritto di consultare i documenti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera.
Le spese cagionate dall’ottenimento delle informazioni non sono restituite, indipendentemente da chi le sopporti e quale ne sia la causa.
Le misure coercitive possono essere ordinate conformemente alla legislazione sull’assistenza amministrativa fiscale.
Art. 29 Informazione delle persone legittimate a ricorrere
L’AFC informa la persona oggetto della domanda sulla procedura in corso. Contrariamente alla legislazione sull’assistenza amministrativa fiscale questa disposizione non prevede che non si informi la persona oggetto della domanda quando l’autorità estera rende verosimile la necessità di salvaguardare il segreto. Ciò è giustificato dal fatto che la consegna delle informazioni non viene pregiudicata dall’informazione della persona oggetto della domanda, poiché la banca dispone delle conoscenze circa l’esistenza di un conto o di un deposito e questa comunicazione non rientra nella sfera di competenza della persona oggetto della domanda.
Inoltre, la persona oggetto della domanda viene informata solo se dall’ottenimento delle informazioni risulta che, conformemente alla convenzione applicabile, l’esistenza di un conto o di un deposito debba essere comunicata. La rinuncia alla sua informazione è adeguata se all’autorità competente dello Stato partner viene segnalato che non esiste un conto o un deposito rilevante, ragion per cui l’interesse alla protezione dei diritti della persona oggetto della domanda è minimo.
Oltre alla persona indicata nella domanda, l’AFC informa della richiesta alle stesse condizioni le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l’articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021). Quest’altra persona può essere l’agente pagatore svizzero qualora, ad esempio, le informazioni devono essere ottenute con mezzi coercitivi.
Le rimanenti prescrizioni concernenti l’informazione delle persone legittimate a ricorrere, in particolare se esse sono residenti all’estero, si basano sull’OACDI e sul disegno della LAAF.
I diritti di partecipazione e la consultazione degli atti delle persone oggetto della domanda sono disciplinati nella legislazione sull’assistenza amministrativa fiscale.