Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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• il pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri;

• le rilevazioni statistiche riguardanti gli Stati di destinazione;

• la garanzia del rispetto dalla convenzione;

• le disposizioni penali.

Qui di seguito sono spiegate le disposizioni dell’avamprogetto della LIIF.

L’avamprogetto presenta similitudini con la legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio (LFR; RS 641.91), poiché le fattispecie da disciplinare sono in parte analoghe.

2 Commento

2.1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La LIIF non si riferisce soltanto alle convenzioni con la Germania e il Regno Unito, ma è impostata in modo da poter essere utilizzata anche per l’attuazione di eventuali ulteriori convenzioni di collaborazione in ambito fiscale con altri Stati. In un allegato della legge sono menzionate le convenzioni alle quali si applica la LIIF (cpv. 2). Se la convenzione applicabile nel singolo caso reca disposizioni derogatorie della LIIF, queste prevalgono sul diritto nazionale in quanto accordi internazionali (cpv. 3).

Art. 2 Definizioni

L’articolo 2 capoverso 2 stabilisce che le espressioni utilizzate nella legge sono fondamentalmente da intenderei ai sensi della pertinente convenzione applicabile. Questo vale segnatamente per le espressioni seguenti: agente pagatore svizzero, persona interessata, giorno di riferimento, autorità competente. Il capoverso 1 definisce inoltre quattro espressioni chiave della legge.

Art. 3 Iscrizione quale agente pagatore svizzero e radiazione

Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a iscriversi spontaneamente presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) (cpv. 1). Le convenzioni stabiliscono che le banche ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (LBCR; RS 952.0), i commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 1995 sulle borse (LBVM, RS 954.1) e le persone fisiche e giuridiche residenti o costituite in Svizzera, società di persone e stabili organizzazioni di società estere che nel quadro della loro attività accettano, detengono, depositano o trasferiscono regolarmente valori patrimoniali di terzi oppure pagano o garantiscono solamente redditi da capitale sono considerati agenti pagatori svizzeri (art. 2 lett. e Convenziona con la Germania, art. 2 par. 1 lett. e Convenzione con il Regno Unito). Tuttavia solo gli agenti pagatori svizzeri che detengono valori patrimoniali di cui una persona interessata è beneficiaria effettiva sono soggetti all’obbligo di iscrizione, poiché solo questi agenti pagatori soggiacciono agli obblighi ai sensi delle relative convenzioni. Allorché la sua qualità di agente pagatore cessa, l’agente pagatore svizzero è tenuto a comunicarlo all’AFC (cpv. 3). Per scopi interni l’AFC tiene un registro degli agenti pagatori (cpv. 4).