Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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2.7 Valori patrimoniali prelevati in Svizzera

Le Convenzioni con la Germania e il Regno Unito prevedono che la competente autorità svizzera comunichi all’autorità competente dello Stato partner una lista dei 10 principali Stati o territori nei quali le persone interessate hanno trasferito i valori patrimoniali dei conti o dei depositi saldati tra il momento della sottoscrizione della presente Convenzione e il giorno di riferimento 3 (art. 16 Convenzione con la Germania, art. 18 Convenzione con il Regno Unito). In questo contesto l’autorità svizzera competente è la SFI (art. 24). L’articolo 25 indica quali sono i dati statistici che gli agenti pagatori svizzeri devono comunicare alla SFI.

2.8 Garanzia del rispetto della convenzione

Per garantire il loro scopo, le Convenzioni prevedono uno strumento che deve impedire la pretesa abusiva del sistema dell’imposta liberatoria (art. 31 e 41 Convenzione con la Germania, art. 32 Convenzione con il Regno Unito). Su richiesta delle autorità fiscali dell’altro Stato partner l’AFC comunica loro solo informazioni sull’esistenza di legami tra il conto o il deposito presso una banca in Svizzera e il contribuente di uno Stato partner. Questo strumento si differenzia dall’assistenza amministrativa in materia fiscale, concordata nelle convenzioni, nella misura in cui vengono comunicate informazioni unicamente sull’esistenza o meno di un conto o di un deposito. Se desidera ulteriori informazioni, lo Stato partner deve avviare una procedura d’assistenza amministrativa o giudiziaria in materia fiscale.

Se si tratta invece di conti regolarizzati, che dal 31 dicembre 2010 non presentano apporti di denaro (redditi e utili dei capitali conseguiti non sono considerati apporti di denaro), all’autorità fiscale dello Stato partner non verrà comunicata alcuna informazione sull’esistenza di un legame con un conto o un deposito. Nei confronti della Germania questa limitazione non esiste se la domanda dell’autorità tedesca concerne valori patrimoniali aziendali.

La Sezione 7 contiene le disposizioni procedurali applicabili nel trattamento delle relative domande. In considerazione delle peculiarità dello strumento per garantire il rispetto delle convenzioni non è appropriato che sia direttamente applicabile il disegno della legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (D-LAAF). Tuttavia la LIIF si basa sul disegno della LAAF laddove è oggettivamente adeguato. Poiché quest’ultima non è ancora stata adottata dal Parlamento, la LIIF non rinvia direttamente alla LAAF, ma si riferisce più in generale alle disposizioni della legislazione sull’assistenza amministrativa fiscale. Pertanto, fino all’eventuale entrata in vigore della LAAF questa legislazione comprende anche le disposizioni dell’ordinanza del 1° settembre 2010 sull’assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204).

Art. 27 Domande d’informazione

Lo Stato richiedente deve presentare la propria domanda per scritto, in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Le indicazioni indispensabili che devono figurare nella domanda sono definite nella convenzione applicabile. Se la domanda non soddisfa le condizioni del capoverso 1, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità dello Stato partner, accordandole la possibilità di completare per scritto la domanda.