Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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Art. 14 Comunicazione

Le comunicazioni devono essere presentate all’AFC entro i termini stabiliti nella convenzione (cpv. 1). Vanno inoltrate sia le comunicazioni per le quali è disponibile un’esplicita autorizzazione della persona interessata sia quelle effettuate senza autorizzazione sulla base della convenzione (cpv. 2; cfr. art. 4 par. 5 e art. 19 par. 3 Convenzione con il Regno Unito).

Le comunicazioni già presentate possono essere revocate dall’agente pagatore svizzero al più tardi entro il termine di trasmissione delle comunicazioni all’AFC stabilito nella convenzione applicabile; un ammontare dell’imposta dovuto in luogo della comunicazione deve essere trasferito immediatamente (cpv. 4).

Art. 15 Trasferimento e trasmissione agli Stati partner

L’AFC trasferisce i pagamenti unici ricevuti e trasmette le comunicazioni alle autorità competenti degli Stati partner entro i termini stabiliti nella convenzione applicabile.

L’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito Accordo sulla fiscalità del risparmio o AFisR; RS 0.641.926.81) prevede all’articolo 8 che la Svizzera trattenga il 25 per cento della ritenuta d’imposta prelevata. Nel quadro della presente convenzione è stata convenuta un’imposta con effetto liberatorio. Questo effetto liberatorio sarebbe messo in discussione dagli Stati partner qualora non dovessero ricevere l’ammontare integrale dell’imposta (dopo deduzione di una provvigione dello 0,1 per cento per i loro oneri; cfr. art. 28 par. 2 Convenzione con la Germania, art. 34 Convenzione con il Regno Unito). Per questo motivo, con riferimento al Regno Unito e alla Germania, la Svizzera rinuncerà alla sua quota del 25 per cento al prodotto (il 10 % di queste quote era destinata ai Cantoni; art. 11 LFR)

Art. 16 Prescrizione

Confronta le spiegazioni all’articolo 8.

Art. 17 Modifiche delle aliquote d’imposta

Per evitare distorsioni della concorrenza, le autorità competenti degli Stati partner devono informare la Svizzera sulle modifiche delle aliquote d’imposta nel diritto nazionale che riguardano redditi da capitale assoggettati all’imposta liberatoria. Le modifiche delle aliquote d’imposta effettuate dopo la firma delle convenzioni sono applicabili simultaneamente all’imposizione dei redditi da capitale menzionati nelle convenzioni, purché che la Svizzera non abbia comunicato all’autorità competente dello Stato partner che la modifica delle aliquote non sarà attuata (art. 19 Convenzione con la Germania, art. 20 Convenzione con il Regno Unito).

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) è l’autorità svizzera competente nella materia. L’approvazione o la non approvazione delle modifiche delle aliquote d’imposta spetta al nostro Collegio. Poiché le convenzioni riproducono sommariamente il diritto tributario degli Stati partner, comprese le aliquote d’imposta nel settore in questione, in una situazione normale si può partire dal principio che l’attuazione di una modifica delle aliquote d’imposta sia giustificata.