Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine
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li. Inoltre, le convenzioni stesse designano espressamente il DFF quale autorità competente per determinati atti. Nel complesso si può concludere che l’emanazione della legge per l’attuazione delle convenzioni è di competenza esclusiva della Confederazione. La base costituzionale formale è data dall’articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.
5.2 Delega di competenze legislative
Secondo l’articolo 23 capoversi 2 e 4 il nostro Collegio concretizza la ripartizione del pagamento anticipato e di un’eventuale perdita tra gli agenti pagatori svizzeri. Il principio della chiave di ripartizione è disciplinato nella legge. Se i dettagli sono disciplinati in un’ordinanza, è possibile prendere in considerazione le particolarità del singolo caso. Infine stabiliamo a quale tasso d’interesse siano remunerati i prestiti versati dagli agenti pagatori svizzeri alla società veicolo. La legge prescrive una rimunerazione conforme al mercato.
Conformemente all’articolo 36 capoverso 2 lettera c il nostro Collegio determina gli organi giudiziari o amministrativi nei confronti dei quali l’obbligo del segreto delle autorità incaricate di applicare la presente legge può essere in genere levato. Questa delega corrisponde alla prassi legislativa comune.
L’articolo 17 capoverso 2 ci autorizza ad approvare modifiche delle aliquote d'imposta di cui alla Parte 3 della Convenzione. Questa delega sembra oggettivamente opportuna (cfr. spiegazioni ad art. 17).
In virtù dell’articolo 21 capoverso 2 il DFF stabilisce inoltre il tasso d’interesse, qualora la pertinente legge prescriva interessi di mora (art. 21 cpv. 2). Queste delega corrisponde alla procedura usuale.