Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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L'attuazione delle convenzioni provoca ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione. La rinuncia alla parte svizzera della ritenuta dell'imposizione dei redditi da interessi comporta, sulla base dei dati per il 2010, minori entrate pari a circa 37 milioni di franchi per la Confederazione e 4 milioni di franchi per i Cantoni. La provvigione per le spese sostenute, convenuta con gli Stati partner, non basta a compensare queste minori entrate.

Inoltre è attesa una diminuzione del prodotto dell’imposta preventiva la cui entità non può essere attualmente quantificata, in quanto sinora gli importi dell'imposta preventiva rimborsati a contribuenti domiciliati in Germania o nel Regno Unito non sono mai stati registrati. Il DFF si impegnerà a effettuare una stima in vista dell’adozione del messaggio.

Per la Confederazione, la riscossione e la trasmissione dei pagamenti unici, del prodotto dell'imposta liberatoria, la trasmissione delle comunicazioni, l’elaborazione di domande relative alla garanzia del rispetto della convenzione e i controlli presso gli agenti pagatori comporteranno maggiori oneri amministrativi. Per l'AFC risultano dunque costi complessivi annui (spese per il personale e per beni e servizi) stimati a circa 6,5 milioni di franchi.

Attualmente sono in corso lavori per valutare le ripercussioni sugli attori del settore finanziario, in particolare dell’onere amministrativo causato dall’attuazione delle convenzioni. Al momento non è possibile fornire dati al riguardo.

4 Programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 20081 né nel decreto federale del 18 settembre 20082 sul programma di legislatura 2007–2011. Il motivo risiede nel fatto che la presente legge (e le convenzioni) si è resa necessaria solo in seguito alla strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato che abbiamo definito nel mese di dicembre del 2009.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

L’attuazione di trattati internazionali è una competenza inerente alla Confederazione che discende dall’articolo 54 capoverso 1 Cost. Questa non è però una competenza esclusiva della Confederazione. A seconda del contenuto del trattato internazionale, la sua applicazione rientra anche nelle competenze dei Cantoni. In certi casi, sono addirittura i Cantoni stessi primariamente responsabili dell’attuazione di un trattato internazionale.

Le convenzioni servono alla regolarizzazione fiscale di conti non dichiarati detenuti in Svizzera da contribuenti residenti di Stati partner. Esse sono inoltre finalizzate alla riscossione di un’imposta liberatoria su determinati redditi patrimoniali il cui prodotto è versato agli Stati partner. Le convenzioni non hanno effetti finanziari diretti sui Cantoni (cfr. al riguardo il n. 3). Esse non restringono pertanto le competenze cantona-

1 FF 2008 597

2 FF 2008 7469