Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/73: Legge federale sull'imposizione alla fonte internazionale (LIFI) · 16 pagine

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2.2 Regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali

Art. 4 Pagamenti unici

Gli agenti pagatori prelevano i pagamenti unici il giorno di riferimento 3 conformemente alla convenzione applicabile (cpv. 1).

Le convenzioni prevedono una norma speciale per le persone interessate che tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 hanno avviato una relazione commerciale con un agente pagatore svizzero (art. 6 Convenzione con la Germania, art. 8 Convenzione con il Regno Unito). Questa norma speciale dovrebbe impedire che, dopo il giorno di riferimento 2, ovvero nel periodo in cui sono noti i testi delle convenzioni, con il passaggio a un nuovo agente pagatore svizzero le persone interessate detengano ancora i loro valori patrimoniali in Svizzera, ma possano comunque sottrarli alla regolarizzazione fiscale (i valori patrimoniali di una persona interessata sottostanno alla regolarizzazione fiscale se sono contabilizzati in Svizzera il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3). Se, con il passaggio a un nuovo agente pagatore svizzero, tale persona interessata sceglie l’opzione «pagamento unico», il nuovo agente pagatore svizzero preleva il pagamento unico al più presto il giorno di riferimento 4 ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Questo differimento si spiega con il fatto che per calcolare il pagamento unico il nuovo agente pagatore svizzero necessita innanzi tutto delle informazioni dell’agente pagatore svizzero precedente. Qualora 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3 le informazioni necessarie non dovessero essere disponibili e la persona interessata non avesse avviato alcuna procedura giuridica nei confronti degli agenti pagatori precedenti, il nuovo agente pagatore svizzero considera la persona interessata alla stregua di una persona che non ha soddisfatto i propri obblighi (cpv. 2). In altre parole, l’agente pagatore svizzero è tenuto a comunicare l’identità e il domicilio di tale persona interessata (art. 6 par. 5 Convenzione con la Germania, art. 8 par. 5 Convenzione con il Regno Unito).

Le convenzioni prevedono che il certificato di pagamento unico emesso dall’agente pagatore si considera approvato se entro 30 giorni dalla sua notifica la persona interessata non dichiara per scritto all’agente pagatore svizzero che non è d’accordo (art. 7 par. 3 Convenzione con la Germania, art. 9 par. 4 Convenzione con il Regno Unito). L’articolo 4 capoversi 3 e 4 disciplinano le relative disposizioni procedurali. L’agente pagatore svizzero e la persona interessata devono innanzi tutto trovare una soluzione consensuale. Entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo l’agente pagatore svizzero emette un nuovo certificato oppure conferma la validità del primo certificato. Se permane in disaccordo, la persona interessata deve richiedere all’AFC l’emanazione di una decisione, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso conformemente alle disposizioni generali della procedura federale. L’esclusione della possibilità di reclamo si spiega con il fatto che la decisione dell’AFC tiene conto del tentativo di pervenire a un accordo con l’agente pagatore svizzero.

Art. 5 Versamento all’AFC

I pagamenti unici prelevati devono essere versati all’AFC entro i termini stabiliti nella convenzione (cpv. 1). Quattordici mesi dopo il giorno di riferimento 3, gli agenti pagatori svizzeri consegnano all’AFC il conteggio finale contenente i pagamenti unici prelevati (cpv. 2).