Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 36a Disposizioni penali

1 Chiunque edifica fuori delle zone edificabili senza disporre dell’autorizzazione edilizia oppure non rispetta quanto prescritto da un’autorità di polizia edilizia è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

3 Nel procedimento penale, l’autorità di cui all’articolo 25 capoverso 2 e l’Ufficio federale per lo sviluppo territoriale possono avvalersi dei diritti dell’accusatore privato e interporre opposizione contro un decreto d’accusa.

Art. 37 Zone d’utilizzazione transitorie

1 Ove territori agricoli particolarmente idonei, nonché paesaggi, spazi naturali e siti particolarmente significativi o superfici necessarie alla realizzazione e utilizzazione di infrastrutture d’importanza nazionale siano direttamente minacciati e ove entro un termine stabilito dal Consiglio federale non siano presi i provvedimenti necessari, il Consiglio federale può stabilire zone d’utilizzazione transitorie. All’interno di tali zone nulla può essere intrapreso che possa influire negativamente sulla pianificazione dell’utilizzazione.

2 Appena i piani di utilizzazione sono stati elaborati o i piani di utilizzazione esistenti sono stati adeguati, il Consiglio federale abroga le zone di utilizzazione transitorie.

Art. 37a

Abrogato64

Art. 38 Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010

1 I Cantoni interessati adeguano i propri piani direttori alle esigenze della presente modifica entro un termine di tre anni dall’entrata in vigore della stessa e provvedono affinché i Comuni interessati adottino, entro lo stesso termine, provvedimenti adeguati, quali in particolare la determinazione di contingenti annuali o di quote di abitazioni primarie, la delimitazione di zone d’utilizzazione speciali o la riscossione di tasse d’incentivazione.

2 Scaduto questo termine, non saranno autorizzate abitazioni secondarie fino a quando i Cantoni e i Comuni non avranno adottato i necessari provvedimenti.

Art. 38a Disposizioni transitorie della modifica del 15 giugno 2012

1 I Cantoni adattano i propri piani direttori ai requisiti di cui agli articoli 8 e 8a capoverso 1 entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012.

2 Fino all’approvazione dell’adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale non è consentito al Cantone interessato di aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato.

3 Scaduto il termine di cui al capoverso 1, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non ha ottenuto l’approvazione dell’adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale.

4 I Cantoni disciplinano entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2012 un’adeguata compensazione di vantaggi e svantaggi rilevanti secondo i requisiti dell’articolo 5.

5 Scaduto il termine di cui al capoverso 4, non è ammessa la delimitazione di nuove zone edificabili finché il Cantone interessato non dispone di un’adeguata compensazione secondo i requisiti dell’articolo 5. Il Consiglio federale designa tali Cantoni dopo averli sentiti.

Art. 38b Disposizioni transitorie della modifica del …

Se, entro cinque anni dall’approvazione del piano direttore da parte del Consiglio federale non sono state elaborate le pianificazioni necessarie per gli spazi funzionali per i quali è richiesta una pianificazione comune sovracantonale, tali pianificazioni possono essere elaborate e adottate sotto la responsabilità della Confederazione e a spese dell’ente pubblico competente. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Modifica di altri atti normativi

La legge federale del 4 ottobre 199165 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Art. 75 cpv. 1 lett. f (nuova)

1 Non vi è limite d’aggravio per:

f. i diritti di pegno immobiliare per garantire la demolizione di edifici e impianti ai sensi dell’articolo 23a della legge del 22 giugno 197966 sulla pianificazione del territorio.

64Ora nell’art. 24f.

65 RS 211.412.11

66 RS 700