Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine
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Art. 13c Compensazione
1 Se azzonate oppure sfruttate per un’utilizzazione non agricola, le superfici per l’avvicendamento delle colture devono essere compensate.
2 In caso di progetti edilizi di interesse pubblico preponderante, si può procedere a una compensazione parziale. Il Consiglio federale disciplina le condizioni e i casi di interesse pubblico preponderante in cui si può prescindere da una compensazione parziale.
3 In caso di edificazione fuori della zona edificabile di edifici e impianti per l’agricoltura conformi all’utilizzazione della zona ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 199823 sull’agricoltura, si può completamente prescindere da una compensazione se, una volta venuto meno lo scopo dell’utilizzazione, è possibile garantire lo smantellamento dell’edificio o dell’impianto nonché la ricoltivazione del suolo quale superficie per l’avvicendamento delle colture.
Art. 13d Superficie minima
1 Il Consiglio federale stabilisce, in un piano settoriale, la superficie minima per l’avvicendamento delle colture a livello nazionale e la sua ripartizione tra i Cantoni24.
2 Finché non indica com’è garantita la conservazione della superficie minima, un Cantone non può effettuare azzonamenti di superfici per l’avvicendamento delle colture. Fino a tal momento, è necessario effettuare una compensazione nel caso di progetti edilizi di interesse pubblico preponderante nonché di edifici e impianti conformi all’utilizzazione della zona edificati fuori della zona edificabile e per i quali sono sfruttate superfici per l’avvicendamento delle colture.
Variante:
2 Se, nel caso di un progetto edilizio, non è possibile effettuare una compensazione nel Cantone interessato e, senza tale compensazione, il Cantone non raggiunge la superficie minima prescritta per le superfici per l’avvicendamento delle colture, il Consiglio federale riduce tale superficie minima a condizione che:
a. il progetto edilizio rivesta un interesse nazionale; e
b. l’interesse nazionale del progetto sia preponderante rispetto all’interesse che riveste la garanzia dell’estensione minima prescritta a livello nazionale per le superfici per l’avvicendamento delle colture.
Sezione 3: Mantenere liberi a lungo termine gli spazi necessari per la costruzione di infrastrutture di interesse nazionale
Art. 13e
1 Se sussiste un interesse preponderante a mantenere liberi a lungo termine determinati spazi per la costruzione di impianti infrastrutturali d’interesse nazionale, il Consiglio federale può designare con precisione in un piano settoriale gli spazi necessari a tal fine.
2 Se necessario, il Consiglio federale può stabilire e delimitare nel piano settoriale un perimetro riservato in cui:
a. non siano ammessi azzonamenti o aumenti della densità edificatoria;
b. sia ammesso delimitare nuove zone protette soltanto se queste non ostacolano la realizzazione di impianti infrastrutturali nel perimetro riservato;
c. non sia ammesso adottare misure di urbanizzazione in zone edificabili non urbanizzate.
3 I progetti fuori delle zone edificabili per i quali è necessaria un’autorizzazione edilizia ai sensi dell’articolo 22 e che interessano un perimetro riservato non possono essere contrari allo scopo per cui il perimetro viene mantenuto libero; sono eccettuate le misure di manutenzione, per l’eliminazione di pericoli o di protezione contro immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzate ulteriori misure, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta..
4 I servizi federali, i Cantoni e i Comuni interessati devono essere sentiti in sede di delimitazione del perimetro riservato. La consultazione dei Comuni è di competenza dei Cantoni.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di cui al capoverso 3. Disciplina segnatamente come il servizio federale incaricato della pianificazione dev’essere coinvolto nella procedura di autorizzazione edilizia.
Capitolo 5: Piani di utilizzazione
Sezione 1: Scopo e contenuto
Art. 14 Contenuto
1 I piani di utilizzazione si basano su una guida per lo sviluppo territoriale concordata a livello sovracomunale.
2 I piani di utilizzazione disciplinano l’uso ammissibile del suolo.
3 I piani di utilizzazione delimitano in particolare le zone edificabili, agricole e protette.
23 RS 910.10
24 Corrisponde all’art. 29 cpv. 4 OPT.