Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine
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3 Tali settori possono essere diretti soltanto dal gestore dell’azienda agricola oppure dal suo coniuge o partner convivente39.
4 Il lavoro prestato nei settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 è svolto principalmente dalla famiglia del gestore40. Non può essere assunto personale da impiegare principalmente o esclusivamente nei settori del’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 lettere c o d oppure in aziende accessorie non agricole situate in centri dell’azienda a uso temporaneo (art. 23e cpv. 2)41.
5 Ai settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 si applicano in ogni caso i requisiti applicabili agli edifici non abitati secondo l’articolo 23a capoverso 3. Sulla base di tali settori non si può desumere alcuna pretesa di spazi abitativi42.
6 I settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 devono soddisfare gli stessi requisiti legali e le stesse condizioni quadro applicabili alle aziende commerciali che si trovano in situazioni paragonabili nelle zone edificabili43.
7 In deroga al capoverso 1, nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un’adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall’azienda e pascoli per la tenuta di cavalli44.
Art. 23e Requisiti aggiuntivi per le aziende accessorie non agricole di cui all’articolo 23c capoverso 2 lettera e
1 Sono ammessi ampliamenti di modeste dimensioni se negli edifici e negli impianti esistenti non vi è sufficiente spazio a disposizione45.
2 Nei centri dell’azienda a uso temporaneo, i provvedimenti edilizi possono essere autorizzati soltanto per aziende agroturistiche accessorie46. Fuori degli edifici e degli impianti esistenti sono eccezionalmente ammesse modiche marginali, in particolare se necessarie per ridurre le conseguenze di casi di rigore. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.
3 Le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 199147 sul diritto fondiario rurale concernenti le aziende accessorie non agricole non sono applicabili alle aziende accessorie48.
Art. 23f Tenuta di animali senza scopo commerciale quale utilizzazione a scopo di cura del suolo
1 Se una coltivazione agricola d’interesse pubblico non può essere garantita in altro modo, i ripari e i recinti necessari a un’utilizzazione con animali possono essere autorizzati per una durata limitata anche in assenza di un’attività agricola senza scopo commerciale.
2 La fertilità del suolo non deve essere pregiudicata dai ripari e recinti.
Sezione 3: Eccezioni fuori della zona edificabile
Art. 24 Edifici e impianti a ubicazione vincolata
In deroga all’articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se la loro destinazione esige un’ubicazione fuori della zona edificabile49.
Art. 24bisDisposizioni comuni per edifici e impianti esistenti
Nel caso di edifici e impianti esistenti, è possibile concedere un’autorizzazione secondo gli articoli 24a-24e soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. gli edifici o gli impianti non sono più necessari ai fini della destinazione conforme alla zona o vincolata all’ubicazione oppure viene assicurato che vengono mantenuti per tale scopo50;
b. l’edificio o l’impianto si presta all’utilizzazione prevista;
c. l’autorizzazione non comporta alcun edificio sostitutivo che non sia necessario51;
d. è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d’infrastruttura legati all’autorizzazione sono a carico del proprietario52;
e. la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata53.
39Dall’art. 24b cpv. 2, 1° periodo LPT.
40Dall’art. 24b cpv. 2, 3° periodo LPT.
41Dall’art. 24b cpv. 2, 2° periodo LPT.
42Dall’art. 34b cpv. 5 RPV.
43Dall’art. 24b cpv. 1quater LPT.
44Dall’art. 34b cpv. 2 OPT.
45Dall’art. 24b cpv. 1bis LPT.
46Dall’art. 24b cpv. 1ter LPT.
47 RS 211.412.11
48 Dall’art. 24b cpv. 5 LPT.
49 La ponderazione degli interessi è ora sancita nell’art. 23a cpv. 1.
50 Dall’art. 43a lett. a OPT.
51 Dall’art. 24d cpv. 3 lett. a LPT.
52 Dall’art. 24d cpv. 3 lett. c LPT.
53 Dall’art. 24d cpv. 3 lett. d LPT.