Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine

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3 In base al livello di pianificazione raggiunto, Confederazione, Cantoni e Comuni identificano gli effetti delle proprie pianificazioni sull’ambiente, sull’economia e sulla società e ne tengono adeguatamente conto.

4 Le autorità incaricate di compiti pianificatori fanno in modo di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i propri compiti.

Art. 2a Collaborazione

1 Confederazione, Cantoni e Comuni collaborano reciprocamente nella misura in cui ciò sia necessario per attuare gli scopi e i principi della presente legge.

2 L’ente pianificatore garantisce un coinvolgimento il più tempestivo possibile degli altri enti interessati2.

3 Se i propri compiti hanno effetti transfrontalieri, Confederazione, Cantoni e Comuni collaborano anche con le autorità estere.

Art. 2b Ponderazione degli interessi

1 Se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi conformemente al livello di pianificazione raggiunto3.

2 Nella motivazione delle decisioni le autorità presentano la ponderazione degli interessi4.

Art. 3 Principi pianificatori

1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principî qui appresso.

2 Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre:

a. conservare per l’agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l’avvicendamento delle colture;

b. integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti;

c. tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso;

d. conservare e valorizzare i siti naturali e gli spazi ricreativi;

e. cautelare e collegare gli spazi vitali necessari per preservare le specie;

f. permettere che il bosco adempia le sue funzioni.

3 Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e dell’economia e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare:

a. ripartire razionalmente i comprensori destinati all’abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici;

abis. adottare misure per migliorare l’uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative;

ater. adottare misure che concorrano a soddisfare il fabbisogno di alloggi delle economie domestiche a basso reddito;

b. preservare il più possibile i comprensori destinati all’abitazione da immissioni nocive o moleste come l’inquinamento dell’aria, il rumore, gli incidenti rilevanti e le scosse;

c. mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali;

d. assicurare condizioni favorevoli per l’approvvigionamento in beni e servizi;

e. inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati.

3bis Il sistema dei trasporti deve essere sviluppato in modo sostenibile. In particolare occorre che:

a. i vari mezzi di trasporto siano collegati tra loro in modo ottimale nell’ambito del sistema dei trasporti;

b. tenendo conto di un buon collegamento a livello internazionale, l’infrastruttura dei trasporti sia al servizio dello sviluppo territoriale auspicato del Paese e contrasti così un’ulteriore dispersione degli insediamenti;

c. l’utilizzo delle risorse sia limitato al minimo indispensabile e vi sia un rapporto favorevole tra costi e benefici.

3ter Il sistema dei trasporti deve essere sviluppato in modo tale che l’ottimizzazione delle infrastrutture di traffico esistenti abbia la precedenza rispetto ad ampliamenti e nuove costruzioni.

4 Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. In particolare occorre:

a. tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti;

b. rendere convenientemente accessibili alla popolazione infrastrutture come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici;

c. evitare o ridurre generalmente al minimo gli effetti negativi sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia.

5 L’utilizzazione del suolo deve essere sostenibile.

2 Sulla base dell’art. 18 cpv. 1 OPT.

3 Corrisponde all’art. 3 cpv. 1 OPT.

4 Corrisponde all’art. 3 cpv. 2 OPT.