Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine
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3 In base al livello di pianificazione raggiunto, Confederazione, Cantoni e Comuni identificano gli effetti delle proprie pianificazioni sull’ambiente, sull’economia e sulla società e ne tengono adeguatamente conto.
4 Le autorità incaricate di compiti pianificatori fanno in modo di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i propri compiti.
Art. 2a Collaborazione
1 Confederazione, Cantoni e Comuni collaborano reciprocamente nella misura in cui ciò sia necessario per attuare gli scopi e i principi della presente legge.
2 L’ente pianificatore garantisce un coinvolgimento il più tempestivo possibile degli altri enti interessati2.
3 Se i propri compiti hanno effetti transfrontalieri, Confederazione, Cantoni e Comuni collaborano anche con le autorità estere.
Art. 2b Ponderazione degli interessi
1 Se dispongono di margini d’azione nell’adempimento e coordinamento dei compiti d’incidenza territoriale, le autorità ponderano i diversi interessi conformemente al livello di pianificazione raggiunto3.
2 Nella motivazione delle decisioni le autorità presentano la ponderazione degli interessi4.
Art. 3 Principi pianificatori
1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principî qui appresso.
2 Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre:
a. conservare per l’agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l’avvicendamento delle colture;
b. integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti;
c. tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso;
d. conservare e valorizzare i siti naturali e gli spazi ricreativi;
e. cautelare e collegare gli spazi vitali necessari per preservare le specie;
f. permettere che il bosco adempia le sue funzioni.
3 Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e dell’economia e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare:
a. ripartire razionalmente i comprensori destinati all’abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici;
abis. adottare misure per migliorare l’uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative;
ater. adottare misure che concorrano a soddisfare il fabbisogno di alloggi delle economie domestiche a basso reddito;
b. preservare il più possibile i comprensori destinati all’abitazione da immissioni nocive o moleste come l’inquinamento dell’aria, il rumore, gli incidenti rilevanti e le scosse;
c. mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali;
d. assicurare condizioni favorevoli per l’approvvigionamento in beni e servizi;
e. inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati.
3bis Il sistema dei trasporti deve essere sviluppato in modo sostenibile. In particolare occorre che:
a. i vari mezzi di trasporto siano collegati tra loro in modo ottimale nell’ambito del sistema dei trasporti;
b. tenendo conto di un buon collegamento a livello internazionale, l’infrastruttura dei trasporti sia al servizio dello sviluppo territoriale auspicato del Paese e contrasti così un’ulteriore dispersione degli insediamenti;
c. l’utilizzo delle risorse sia limitato al minimo indispensabile e vi sia un rapporto favorevole tra costi e benefici.
3ter Il sistema dei trasporti deve essere sviluppato in modo tale che l’ottimizzazione delle infrastrutture di traffico esistenti abbia la precedenza rispetto ad ampliamenti e nuove costruzioni.
4 Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un’ubicazione appropriata. In particolare occorre:
a. tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti;
b. rendere convenientemente accessibili alla popolazione infrastrutture come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici;
c. evitare o ridurre generalmente al minimo gli effetti negativi sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull’economia.
5 L’utilizzazione del suolo deve essere sostenibile.
2 Sulla base dell’art. 18 cpv. 1 OPT.
3 Corrisponde all’art. 3 cpv. 1 OPT.
4 Corrisponde all’art. 3 cpv. 2 OPT.