Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 24a Cambiamenti di destinazione senza provvedimenti edilizi

1 Quando il cambiamento di destinazione di un edificio o di un impianto54 non necessita provvedimenti edilizi ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1, l’autorizzazione è rilasciata se:

a. non ne deriva alcun nuovo effetto sul territorio, sull’urbanizzazione e sull’ambiente; e

b. il cambiamento non contravviene ad alcun altro atto normativo federale.

2 L’autorizzazione eccezionale è rilasciata con la riserva di una nuova decisione, presa d’ufficio, in caso di mutate condizioni.

Art. 24b55

Art. 24c Edifici e impianti esistenti non conformi alla destinazione della zona

1 Gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla destinazione della zona, sono in linea di principio protetti nella propria situazione di fatto.

2 Con l’autorizzazione dell’autorità competente, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati edificati o modificati legalmente.

3 Lo stesso vale per gli edifici abitativi agricoli e gli edifici annessi utilizzati a scopo di sfruttamento agricolo, edificati o trasformati legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale.

4Le modifiche apportate all’aspetto esterno di un edificio devono essere necessarie per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi o per un risanamento energetico oppure servire a migliorare l’integrazione dell’edificio nel paesaggio 56.

Art. 24d Edifici abitativi agricoli esistenti ed edifici e impianti degni di protezione36

1 Gli edifici abitativi agricoli possono essere abitati a scopi extra-agricoli in periodi in cui non è richiesta un’utilizzazione dell’azienda. Sono comunque ammesse modifiche parziali di edifici abitativi agricoli conservati nella loro sostanza che non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 23c e 24c, se queste servono per un’utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi oppure a scopo di risanamento energetico e se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati57.

2 Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se:

a. gli edifici e gli impianti sono stati sottoposti a protezione dall’autorità competente;

b. gli edifici e gli impianti restano integralmente degni di protezione;

c. la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo58.

Art. 24e Tenuta di animali a scopo di hobby

1 Negli edifici non abitati o nelle parti non abitate di edifici, conservati nella loro sostanza, sono autorizzati provvedimenti edilizi se servono per la tenuta di animali a scopo di hobby agli abitanti di un edificio situato nelle vicinanze e garantiscono una tenuta rispettosa degli animali.

2 Entro i limiti di quanto disposto dal capoverso 1, sono autorizzati i nuovi impianti esterni che sono necessari per un’adeguata tenuta degli animali. Nell’interesse di una tenuta rispettosa degli animali, tali impianti possono avere dimensioni superiori alle dimensioni minime legali, sempreché ciò sia compatibile con le importanti esigenze della pianificazione del territorio e l’impianto abbia carattere reversibile.

3 Gli impianti esterni possono essere utilizzati per svolgere attività con gli animali a scopo di hobby, sempreché tale utilizzazione non implichi alcuna modifica edilizia né comporti alcun nuovo effetto sul territorio e sull’ambiente.

4 Le recinzioni che servono al pascolo e che non hanno effetti negativi sul paesaggio sono autorizzate anche quando gli animali sono tenuti nella zona edificabile.

5 Le autorizzazioni sono rilasciate soltanto se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.

6 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Definisce segnatamente il rapporto tra le possibilità di modifica secondo il presente articolo e quelle secondo gli articoli 24c59.

Art. 24f Edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali non conformi alla destinazione della zona

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono autorizzati i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei piani di utilizzazione60.

54 La precisazione «fuori della zona edificabile» non è più necessaria alla luce della nuova sistematica (nuove rubriche dei capitoli e delle sezioni).

55 Spostato all’art. 23c cpv. 2 lett. e. Art. 23d e 23e cpv. 1 stralciati.

56 La ponderazione degli interessi è ora sancita nell’art. 23a cpv. 1.

57 Dall’art. 42a cpv. 1 OPT e art. 24d cpv. 3 lett. b LPT.

58 Il cpv. 3 figura ora nell’art. 24bis, eccetto la lett. b, integrata nel cpv. 1.

59 Errore da correggere nella revisione della LPT del 22 marzo 2013 (Iv. Pa. Darbellay), dove è stato mantenuto l’art. 24d cpv. 1.

60 Corrisponde all’art. 37a LPT.