Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine

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3 Le autorizzazioni per costruire o trasformare edifici non abitati oppure edifici abitati, impianti e parti di edifici facilmente rimovibili sono concesse soltanto se gli interessati concludono una convenzione sulla demolizione dell’opera qualora questa non sia più necessaria. Il Consiglio federale può stabilire esigenze minime, segnatamente per garantire i costi di rimozione e l’esecuzione, nonché prevedere eccezioni per i casi di rigore.

4 Per quanto riguarda le autorizzazioni di cui al capoverso 3, nel caso di aziende esistenti non è necessario dimostrarne la capacità di sopravvivenza a lungo termine. L’autorizzazione non dev’essere concessa se tale capacità non è palesemente data.

Art. 23b Divieto d’utilizzazione e demolizione

1 Gli edifici e gli impianti che non sono più utilizzati per lo scopo per il quale erano stati edificati lecitamente e che non possono essere destinati ad altro uso secondo gli articoli 23c24e non possono più essere utilizzati. Il divieto d’utilizzazione decade non appena possono essere utilizzati in modo conforme alla zona o all’ubicazione.

2 Se l’autorizzazione è stata limitata nel tempo o vincolata a una condizione risolutiva, al decadere dell’autorizzazione gli edifici e gli impianti devono essere demoliti e deve essere ripristinato lo stato anteriore28.

Sezione 2: Autorizzazioni per edifici e impianti conformi alla zona situati nella zona agricola

Art. 23c Conformità alla zona

1 Se la conformità alla zona non è descritta in modo più restrittivo ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3, sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura29, ivi inclusa la necessità di alloggio della famiglia che gestisce l’azienda e delle generazioni precedenti, purché gli edifici abitativi siano indispensabili all’esercizio di un’azienda agricola in grado di sussistere ai sensi dell’articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 199130 sul diritto fondiario.

2 Fatto salvo il capoverso 3, sono conformi alla zona anche gli edifici e gli impianti necessari per:

a. la preparazione, l’immagazzinamento e la vendita di prodotti agricoli od orticoli, se sono in stretto rapporto con l’agricoltura e con l’azienda medesima;

b. l’ampliamento interno di un’azienda agricola od orticola produttiva31;

c. la produzione di energia a partire dalla biomassa, o per impianti di compostaggio loro connessi, se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l’agricoltura, nonché con l’azienda medesima32;

d. la tenuta di cavalli, se l’azienda dispone di una base foraggera prevalentemente propria e di pascoli per la tenuta di cavalli, segnatamente per gli spiazzi con suolo ricoperto necessari per l’utilizzazione dei cavalli tenuti nell’azienda e per le installazioni direttamente connesse con tale utilizzazione, come sellerie o spogliatoi33;

e. le aziende accessorie non agricole con uno stretto legame materiale con l’azienda agricola34.

3 Gli edifici e gli impianti necessari ad aziende agricole od orticole presso le quali la coltivazione del suolo non costituisce l’attività principale devono essere edificati in zone adibite specialmente a questo scopo.

4 Non è ammesso prendere in considerazione più volte le medesime superfici agricole per giustificare un fabbisogno di edifici e impianti.

5 Il Consiglio federale emana in particolare le seguenti prescrizioni:

a. specifica i requisiti relativi alla produzione di energia a partire dalla biomassa secondo il capoverso 2 lettera c, in particolare per quanto concerne il rapporto con l’agricoltura e con l’azienda medesima;

b. specifica i requisiti relativi alla tenuta e all’utilizzazione di cavalli secondo il capoverso 2 lettera d, in particolare per quanto concerne l’azienda agricola, l’uscita dei cavalli e gli spiazzi per l’utilizzazione dei cavalli;

c. stabilisce quando la coltivazione del suolo non rappresenta più nel complesso l’attività principale.

Art. 23d Requisiti aggiuntivi per i settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2

1 I settori dell’azienda di cui all’articolo 23c capoverso 2 possono essere autorizzati soltanto se costituiscono parte integrante di un’azienda agricola ai sensi della legge federale del 4 ottobre 199135 sul diritto fondiario rurale36.

2 Tali settori soggiacciono al divieto di divisione materiale e di frazionamento a tenore degli articoli 58–60 della legge federale del 4 ottobre 199137 sul diritto fondiario rurale38.

28Dall’art. 16b LPT.

29Dall’art. 16a cpv. 1 LPT.

30 RS 211.412.11

31Ripreso, insieme alla frase introduttiva, dall’art. 16a cpv. 2 LPT.

32Dall’art 16a cpv. 1bis LPT.

33Dall’art. 16abiscpv. 1 LPT.

34Dall’art. 24b cpv. 1bis LPT.

35 RS 211.412.11

36Dall’art. 24b cpv. 1 LPT.

37 RS 211.412.11

38 Dall’art. 24b cpv. 4 LPT.