Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine

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3 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale coordina questo sostegno con gli uffici federali interessati e valuta in modo sistematico le esperienze realizzate.

Art. 30 Presupposto per altri sussidi

I sussidi della Confederazione, previsti da altre leggi federali, per provvedimenti d’incidenza territoriale sono subordinati alla congruenza di questi con i piani direttori approvati.

Titolo quarto: Organizzazione

Art. 31 Uffici cantonali

I Cantoni istituiscono un ufficio per la pianificazione del territorio.

Art. 32 Ufficio federale dello sviluppo territoriale

L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale è il servizio competente della Confederazione.

Titolo quinto: Protezione giuridica

Art. 33 Diritto cantonale

1 I piani di utilizzazione sono pubblicati.

2 Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio di diritto contro le decisioni e i piani di utilizzazione fondati sulla presente legge e sulle sue disposizioni di applicazione cantonali e federali.

3 Il diritto cantonale garantisce:

a. la legittimazione a ricorrere, per lo meno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico;

b. il riesame completo da parte di almeno una istanza.

4 Per l’impugnazione di decisioni pronunciate da autorità cantonali e alle quali è applicabile l’articolo 25a capoverso 1, occorre prevedere autorità di ricorso uniche.

Art. 34 Diritto federale

1 I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

2 I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti:

a. le indennità per restrizioni della proprietà (art. 5);

b. la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile;

c. le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24–24f.

3 L’Ufficio federale dell’agricoltura è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti progetti che richiedono superfici per l’avvicendamento delle colture63.

Titolo 6: Disposizioni finali

Art. 35

Abrogato

Art. 36 Misure introduttive dei Cantoni

1 I Cantoni emanano le disposizioni necessarie all’applicazione della legge.

2Abrogato

3Abrogato

63 Integrato con l’allegato n. 5 della LF del 22 marzo sull’agricoltura in vigore dal 1° gennaio 2014 (RU 2013 3463).