Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine

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Capitolo 2: Disposizioni generali applicabili ai piani direttori cantonali nonché alle strategie e ai piani settoriali della Confederazione

Art. 5c Obbligatorietà ed rielaborazione

1 I piani direttori, le strategie e i piani settoriali5 vincolano le autorità.

2 I piani direttori, le strategie e i piani settoriali vincolano inoltre organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che non appartengono all’amministrazione, sempreché siano affidati loro compiti pubblici6.

3 In caso di mutate condizioni o di nuovi compiti o quando sia possibile una soluzione complessivamente migliore, i piani direttori, le strategie e i piani settoriali7 vanno riesaminati e, se del caso, rielaborati nel loro complesso o rielaborati.

4 Di regola, i piani direttori, le strategie e i piani settoriali sono riesaminati globalmente ogni dieci anni e, se necessario, rielaborati8.

Art. 5d Conciliazione

1 Per quanto riguarda i progetti e l’adeguamento di piani direttori, strategie e piani settoriali, occorre trovare una soluzione consensuale.

2 In assenza di una soluzione consensuale, occorre procedere come segue:

a. in caso di disaccordo tra più Cantoni o tra un Cantone e la Confederazione, si può chiedere al Consiglio federale che ordini una procedura di conciliazione;

b. in caso di mancata approvazione di un piano direttore o di una parte di esso da parte del Consiglio federale, quest’ultimo può ordinare una procedura di conciliazione.

3 Prima di ordinare la procedura di conciliazione, il Consiglio federale sente gli interessati.

4 Per la durata della procedura di conciliazione, il Consiglio federale vieta quanto possa influire negativamente sull’esito della stessa.

5 Mancando ogni accordo, il Consiglio federale decide al più tardi entro due anni dal momento in cui ha ordinato la procedura di conciliazione9.

Capitolo 3: Piani direttori dei Cantoni

Art. 6 e 7

Abrogati10

Art. 8 Contenuto minimo dei piani direttori

1 Ogni Cantone elabora un piano direttore, nel quale definisce almeno:

a. il suo sviluppo territoriale;

abis. gli spazi funzionali per i quali è necessaria una pianificazione comune all’interno del Cantone o a livello intercantonale;

b. le modalità di coordinamento delle attività d’incidenza territoriale in vista dello sviluppo che intende perseguire;

c. i tempi e i mezzi previsti per l’attuazione;

d. le modalità per controllare se gli obiettivi sono stati raggiunti e come sono stati attuati.

2 I progetti con effetti considerevoli sul territorio e sull’ambiente necessitano di una base nel piano direttore.

Art. 8a Contenuto del piano direttore nell’ambito degli insediamenti

1 Nell’ambito degli insediamenti, il piano direttore indica in particolare:

a. le dimensioni complessive delle superfici insediative, la loro distribuzione nel Cantone e le misure atte a garantire il coordinamento regionale della loro espansione;

b. le misure volte ad assicurare il coordinamento fra gli insediamenti e i trasporti, nonché un’urbanizzazione razionale che permetta di risparmiare superfici;

5 Per quanto concerne le strategie e i piani settoriali, corrisponde materialmente all’art. 22 cpv. 1 OPT.

6 Per quanto concerne le strategie e i piani settoriali, corrisponde materialmente all’art. 22 cpv. 2 OPT.

7 Per quanto concerne le strategie e i piani settoriali, corrisponde materialmente all’art. 17 cpv. 4 OPT.

8 Corrisponde all’art. 9 LPT.

9 Corrisponde all’art. 12 LPT.

10 L’art. 6 cpv. 1 è ora ripreso nell’art. 8 cpv. 1 lett. a; il contenuto dei cpv. 2 e 3 è ripreso negli art. 8a segg.; il cpv. 4 risulta dal fatto che gli strumenti ivi menzionati hanno carattere vincolante per le autorità. L’art. 7 cpv. 1 è ripreso nell’art. 2a cpv. 1; il cpv. 2 è ripreso nell’art. 5d cpv. 1; il cpv. 3 è ripreso nell’art. 2a cpv. 3.