Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine
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c. le misure finalizzate a uno sviluppo degli insediamenti verso l’interno e di elevata qualità;
d. le misure volte ad assicurare la conformità delle zone edificabili alle condizioni di cui all’articolo 15; e
e. le misure volte a rafforzare il rinnovamento degli insediamenti.
2 I Cantoni designano i comprensori in cui occorre adottare misure particolari per garantire un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e secondarie11.
3 Le misure da adottare sono volte in particolare a12:
a. limitare il numero di nuove abitazioni secondarie;
b. promuovere l’industria alberghiera e le abitazioni primarie a prezzi moderati;
c. migliorare il tasso di occupazione delle abitazioni.
Art. 8b Contenuto del piano direttore nell’ambito dei trasporti
1 Il piano direttore indica come proseguire lo sviluppo del sistema globale dei trasporti.
2 Il piano direttore designa gli spazi previsti per gli impianti di trasporto in programma e indica le misure da adottare per cautelarli.
Art. 8c Contenuto del piano direttore nell’ambito dell’agricoltura, della foresta, della natura e del paesaggio, nonché dei peri-
coli naturali
1Nel piano direttore sono designate:
a. sufficienti superfici coltive idonee da conservare per il paesaggio e, in particolare, le misure con cui garantire la conservazione delle superfici per l’avvicendamento delle colture;
b. i paesaggi e gli spazi vitali che devono essere protetti, collegati o sviluppati;
c. i comprensori previsti per un intenso sfruttamento turistico e per le attività di svago.
2 Il piano direttore indica come conciliare le funzioni svolte dalla foresta con altre esigenze e utilizzazioni, nonché in quali comprensori il Cantone intende impedire una crescita delle superfici forestali.
3 Il piano direttore indica come utilizzare in modo proporzionale ai rischi i comprensori minacciati da pericoli naturali o che potrebbero esserlo ed eventualmente come proteggerli contro i pericoli.
Art. 8d Contenuto del piano direttore nell’ambito dell’energia, dell’approvvigionamento e dell’eliminazione dei rifiuti
Il piano direttore designa in particolare:
a. gli spazi necessari per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di energia, nonché le misure che da adottare per cautelarli;
b. i comprensori e le sezioni di corsi d’acqua che si prestano all’impiego delle energie rinnovabili13;
c. i luoghi che si prestano all’estrazione dei materiali e all’eliminazione dei rifiuti.
Art. 8e Contenuto del piano direttore nell’ambito del sottosuolo
1 Se necessario, il piano direttore può contenere indicazioni relative al sottosuolo.
2 In particolare, il piano direttore può indicare come garantire un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e come le utilizzazioni delle falde freatiche, delle materie prime, delle energie e degli spazi utilizzabili per l’edificazione possono essere conciliate reciprocamente e con le pianificazioni in superficie.
Art. 9 Altre basi e pianificazioni14
1 In sede di elaborazione e adeguamento dei piani direttori, i Cantoni tengono conto degli inventari federali di cui all’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 196615 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451).
2 In sede di elaborazione e adeguamento dei propri piani direttori, i Cantoni tengono inoltre conto delle pianificazioni non vincolanti ai sensi dell’articolo 5c capoverso 1, in particolare:
a. della strategia per lo sviluppo territoriale Svizzera;
b. dei programmi d’agglomerato;
c. dei programmi cantonali e regionali per lo sviluppo economico;
11 Nel quadro della legge sulle abitazioni secondarie si prevede di abrogare l’art. 8 cpv. 2 LPT.
12 Nel quadro della legge sulle abitazioni secondarie si prevede di abrogare l’art. 8 cpv. 3 LPT.
13 Dal progetto di modifica 13.074 concernente una revisione parziale della legge sull’energia (Strategia energetica 2050).
14 Vecchio art. 9, ora ripreso nell’art. 5c.
15 RS 451