Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine

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Capitolo 7: Competenza e procedura nell’ambito dei piani di utilizzazione

Art. 25 Competenze cantonali

1 I Cantoni disciplinano competenza e procedura.

1bis I Cantoni stabiliscono i termini per le procedure necessarie a erigere, trasformare, mutare di destinazione edifici e impianti e ne disciplinano gli effetti.

2 Per tutti i progetti edilizi fuori delle zone edificabili, l’autorità cantonale competente decide se siano conformi alla zona o se un’eccezione possa essere autorizzata.

3 L’autorità cantonale competente decide se i progetti che interessano un perimetro riservato soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13e capoverso 3.

4 L’autorità cantonale competente decide se disporre il ripristino dello stato legale e un’esecuzione sostitutiva fuori delle zone edificabili.

Art. 25a Principi del coordinamento

1 Qualora la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità, occorre designare un’autorità responsabile di garantire un coordinamento sufficiente.

2 L’autorità responsabile del coordinamento:

a. può prendere le disposizioni necessarie per dirigere le procedure;

b. vigila affinché tutti i documenti del fascicolo della domanda siano pubblicati contemporaneamente;

c. raccoglie pareri circostanziati in merito al progetto presso tutte le autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura;

d. provvede alla concordanza materiale e se possibile alla notificazione comune o simultanea delle decisioni.

3 Le decisioni non devono contenere contraddizioni.

4 Questi principi sono applicabili per analogia alla procedura dei piani di utilizzazione.

Art. 26 Approvazione dei piani di utilizzazione da parte dell’autorità cantonale

1 L’autorità cantonale approva i piani di utilizzazione e i loro adeguamenti.

2 Essa esamina se sono conformi con le strategie e i piani settoriali della Confederazione e con i piani direttori cantonali approvati dal Consiglio federale.

3 I piani di utilizzazione diventano vincolanti una volta approvati dall’autorità cantonale.

Art. 27 Zone di pianificazione

1 Se i piani di utilizzazione mancano o devono essere modificati, l’autorità competente può stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati. All’interno delle zone di pianificazione nulla può essere intrapreso che possa rendere più ardua la pianificazione dell’utilizzazione.

2 Le zone di pianificazione possono essere stabilite per cinque anni al massimo; il diritto cantonale può prevedere una proroga.

Art. 27a Restrizioni dei Cantoni per costruzioni fuori delle zone edificabili

La legislazione cantonale può prevedere restrizioni alle disposizioni degli articoli 23c23e, 24c e 24d.

Titolo terzo: Sussidi federali

Art. 2861

Art. 29 Sussidi per le indennità conseguenti a misure di protezione

La Confederazione può sussidiare le indennità conseguenti a misure di protezione particolarmente importanti giusta l’articolo 17.

Art. 29a Sussidi per progetti

1 In collaborazione con i Cantoni, i Comuni, e in particolare le Città, la Confederazione può promuovere progetti finalizzati a migliorare in modo sostenibile la qualità abitativa e la coesione sociale nei luoghi destinati all’abitazione62.

2 La Confederazione può sostenere progetti modello per uno sviluppo sostenibile del territorio.

61 Abrogato dal n. 1 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° giugno 2003 (RU 2003 1021; FF 2002 6208).

62 Cpv. 1 e 2: dal progetto 13.030 concernente una revisione parziale della legge federale sugli stranieri (Integrazione).