Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine

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Art. 18 Altre zone e comprensori

1 Il diritto cantonale può prevedere altre zone d’utilizzazione.

2 Il diritto cantonale può contenere prescrizioni su comprensori non attribuiti o il cui azzonamento è differito.

3 L’area boschiva è definita e protetta dalla legislazione forestale.

Art. 19 Urbanizzazione

1 Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d’acqua, d’energia e d’evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante.

2 L’ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l’urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.

3 Se non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, l’ente pubblico deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all’urbanizzazione dei fondi secondo i piani che ha approvato oppure di anticipare le spese d’urbanizzazione conformemente al diritto cantonale.

Art. 20 Ricomposizione particellare

La ricomposizione particellare può essere ordinata d’ufficio ed anche eseguita, se i piani di utilizzazione lo esigono.

Sezione 2: Effetti generali

Art. 21 Obbligatorietà e adattamento

1 I piani di utilizzazione vincolano ognuno.

2 In caso di notevole cambiamento delle circostanze, i piani di utilizzazione sono riesaminati e, se necessario, adeguati.

Art. 22 Autorizzazione edilizia

1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità.

2 L’autorizzazione è rilasciata solo se:

a. gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d’utilizzazione; e

b. il fondo è urbanizzato.

3 Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

Art. 22a Impianti solari26

1 Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti non necessitano dell’autorizzazione di cui all’articolo 22 capoverso 1. Simili progetti devono essere unicamente annunciati all’autorità competente.

2 Il diritto cantonale può:

a. designare determinati tipi di zone edificabili dove l’aspetto estetico è meno importante, nelle quali anche altri impianti solari possono essere esentati dall’autorizzazione;

b. prevedere l’obbligo dell’autorizzazione in tipi chiaramente definiti di zone protette.

3 Gli impianti solari nell’ambito di monumenti culturali o naturali d’importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all’obbligo dell’autorizzazione. Non devono pregiudicare in modo sostanziale tali monumenti.

4 Per il rimanente, l’interesse a utilizzare l’energia solare negli edifici esistenti o nuovi prevale in linea di principio sugli aspetti estetici.

Art. 23 Eccezioni nelle zone edificabili

Il diritto cantonale disciplina le eccezioni nelle zone edificabili.

Capitolo 6: Edifici fuori delle zone edificabili

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 23a Condizioni per l’autorizzazioni edilizia di qualsiasi progetto edilizio

1 Le autorizzazioni di progetti edilizi fuori delle zone edificabili possono essere concesse soltanto se il progetto in questione è compatibile con le esigenze principali della pianificazione del territorio27.

2 Se possibile, il progetto in questione deve essere realizzato sfruttando il volume dell’edificio esistente. Qualora sia necessario un nuovo edificio, nella misura del possibile quest’ultimo deve sostituire il volume dell’edificio esistente.

26 Corrisponde all’art. 18a LPT.

27 Dall’art. 24c cpv. 5 LPT.