Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine

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d. del progetto di sviluppo delle energie rinnovabili di cui all’articolo 11 della legge sull’energia16; e

e. delle pianificazioni comuni ai sensi dell’articolo 5b.

Art. 10 Competenza e procedura

1 I Cantoni disciplinano competenza e procedura.

2 I Cantoni regolano, per l’elaborazione dei piani direttori, il modo di collaborazione dei Comuni, degli altri enti ai quali incombono compiti d’incidenza territoriale, nonché delle organizzazioni di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere conformemente all’articolo 55 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente e all’articolo 12 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 11 Approvazione del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale approva i piani direttori e i loro adeguamenti, se gli stessi sono conformi alla presente legge, segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d’incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni vicini.

2 I piani direttori diventano vincolanti soltanto dopo essere stati approvati dal Consiglio federale.

Art. 12

Abrogato17

Capitolo 4: Misure speciali della Confederazione

Sezione 1: Strategie e piani settoriali

Art. 13

1 La Confederazione elabora le strategie e i piani settoriali per pianificare e coordinare i suoi compiti nella misura in cui essi incidano notevolmente sul territorio e sull’ambiente, nonché per tenere liberi gli spazi necessari all’adempimento dei suoi compiti18.

2 Nelle strategie e nei piani settoriali la Confederazione indica come intende fare uso del suo apprezzamento in materia di pianificazione19.

3 Le disposizioni adottate nelle strategie e nei piani settoriali vincolano il Cantone nella misura in cui la Confederazione dispone di pertinenti competenze nel rispettivo settore sancite dalla Costituzione e dalla legge20.

Sezione 2: Superfici per l’avvicendamento delle colture

Art. 13a Designazione

1 Le superfici per l’avvicendamento delle colture sono costituite dalle superfici coltive idonee, in particolare i campi, i prati artificiali in rotazione e i prati naturali21.

2 Ogni Cantone definisce l’ubicazione, le caratteristiche e la qualità del suolo delle sue superfici per l’avvicendamento delle colture.

Art. 13b Protezione della situazione di fatto

1 Le superfici per l’avvicendamento delle colture sono protette nella propria situazione di fatto.

2 Le superfici per l’avvicendamento delle colture possono essere azzonate a condizione che:

a. l’azzonamento sia funzionale al raggiungimento di un obiettivo importante dal punto di vista del Cantone;

b. senza sfruttare tali zone, non sia ragionevolmente possibile raggiungere questo obiettivo; e

c. sia garantito che le superfici azzonate sono impiegate in modo ottimale secondo lo stato attuale delle conoscenze22.

16 Cfr. disegno di modifica parziale della legge sull’energia (13.074); Strategia energetica 2050.

17 Ora nell’art. 5d.

18 Dall’art. 14 cpv. 1 OPT.

19 Corrisponde all’art. 14 cpv. 2 OPT.

20 Corrisponde all’art. 23 cpv. 1 OPT.

21 Art. 26 cpv. 1 OPT.

22 Art. 30 cpv. 1bis OPT.