Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/81: Seconda fase delle revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) · 16 pagine
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Art. 15 Zone edificabili
1 Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni.
2 Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte.
3 L’ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare, occorre conservare le superfici per l’avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.
4 Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se:
a. è idoneo all’edificazione;
b. sarà prevedibilmente necessario all’edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d’utilizzazione delle zone edificabili esistenti;
c. le superfici coltive non sono frazionate;
d. la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e
e. l’assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore.
5 La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l’assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.
Art. 15a Promozione della disponibilità di zone edificabili
1 I Cantoni adottano in collaborazione con i Comuni le misure necessarie affinché le zone edificabili siano utilizzate conformemente alla loro destinazione, in particolare ordinano misure di diritto fondiario quali la ricomposizione particellare (art. 20).
2 Il diritto cantonale prevede che, qualora l’interesse pubblico lo giustifichi, l’autorità competente possa impartire un termine per l’edificazione di un terreno e, in caso di inadempimento, ordinare determinate misure.
Art. 15b Esigenze relative alle prescrizioni edilizie
I Cantoni provvedono affinché, nella misura del possibile, le prescrizioni edilizie siano concepite in modo tale da:
a. non ostacolare il risanamento energetico degli edifici esistenti;
b. facilitare l’adozione di misure di protezione contro piene, valanghe, smottamenti e caduta di pietre;
c. fare in modo che le zone utilizzate a scopi commerciali possano essere sfruttate in modo ottimale secondo lo stato delle conoscenze.
Art. 16 Zone agricole
1 Le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base dell’approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; devono essere tenute per quanto possibile libere da costruzioni, in sintonia con le loro differenti funzioni e comprendono:
a. i terreni idonei alla coltivazione agricola o all’orticoltura produttiva necessari all’adempimento dei vari compiti dell’agricoltura; oppure
b. i terreni che, nell’interesse generale, devono essere coltivati dall’agricoltura.
2 Per quanto possibile, devono essere delimitate ampie superfici contigue.
3 Nelle loro pianificazioni, i Cantoni tengono conto in maniera adeguata delle diverse funzioni della zona agricola.
Art. 16a–16b
Abrogati25
Art. 17 Zone protette
1 Le zone protette comprendono:
a. i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive;
b. i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale;
c. i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali;
d. i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione.
2 Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte.
25 Ora agli art. 23c segg.