Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine

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1 Situazione iniziale

Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2001 della legge federale sui prodotti da costruzione (LProdC; RS 933.0) e della relativa ordinanza (OProdC; RS 933.01) è stata creata la base che ha permesso di estendere nel 2008, con un capitolo sui prodotti da costruzione, l’accordo bilaterale con l’UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR; RS 0.946.526.81).

Il diritto in materia di prodotti da costruzione del 2001 attua la direttiva europea sui prodotti da costruzione 89/106/CEE. Quest’ultima è stata nel frattempo sostituita dal regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Ne consegue che dal 1° luglio 2013 l’equivalenza tra le prescrizioni tecniche dell’UE e quelle svizzere non è più data. Per assicurare la continuità della normativa bilaterale, è tuttavia necessario mantenere questa equivalenza. Il diritto federale in materia di prodotti da costruzione deve pertanto essere adeguato al regolamento europeo sui prodotti da costruzione, affinché non vadano persi i vantaggi che l’accordo bilaterale con l’UE offre all’economia svizzera e nel contempo non sorgano ulteriori ostacoli tecnici al commercio. Con il nuovo diritto federale in materia di prodotti da costruzione si perseguono anche altri obiettivi, ovvero ridurre gli oneri degli operatori economici, accrescere la trasparenza, garantire maggiore certezza del diritto, semplificare le procedure, rendere eurocompatibile il diritto in materia di sicurezza dei prodotti per i prodotti da costruzione, contribuire alla sicurezza e sostenibilità delle opere di costruzione.

Il nuovo diritto introduce le novità riportate qui di seguito.

 il nuovo concetto di immissione in commercio di prodotti da costruzione si basa sulla

dichiarazione di prestazione dei prodotti. La conformità del prodotto alle rispettive norme non deve più essere comprovata, ma occorre semplicemente applicare le procedure di valutazione armonizzate stabilite nelle norme. Con il nuovo concetto si vuole adottare un «approccio orientato al mercato»: lo Stato stabilisce unicamente i requisiti del prodotto (prestazioni del prodotto), se ciò si rivela necessario per la tutela della salute, dell’ambiente o dei lavoratori oppure per realizzare altri interessi pubblici preponderanti in relazione ai requisiti di base delle opere di costruzione. In linea di massima spetta agli utilizzatori definire se un prodotto è impiegabile per gli scopi da essi perseguiti. La selezione dei prodotti è effettuata sul mercato tramite la legge della domanda e viene formalizzata nei contratti di diritto privato o nelle commesse.

 Al settore dei prodotti da costruzione viene data un’impostazione maggiormente confor-

me alle norme tecniche armonizzate e alle valutazioni tecniche europee. Se un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o se per esso viene rilasciata una valutazione tecnica europea, in futuro occorrerà redigere una dichiarazione di prestazione. Ciò serve a garantire l’affidabilità e a paragonare a livello europeo le prestazioni dei prodotti.

 Le responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori sono descritte dettagliatamente.

In tal modo all’utilizzatore di un prodotto da costruzione viene garantito l’accesso a un’informazione affidabile, sicura e corretta in relazione alla prestazione del prodotto lungo l’intera catena di fornitura.

 Il diritto in materia di sicurezza dei prodotti per i prodotti da costruzione viene reso euro-

compatibile. L’avamprogetto prevedeva due varianti volte a chiarire il rapporto tra il diritto in materia di prodotti da costruzione e la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro). Secondo la variante I il diritto in materia di sicurezza dei prodotti per il settore dei prodotti da costruzione deve essere integrato nella legislazione sui prodotti da costruzione. La