Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
verrebbero perlopiù definiti dagli organismi di accreditamento nazionali e non sarebbero pertanto uniformi. Per il gruppo CH-GNB l’accreditamento da parte degli organismi di valutazione tecnica costituisce senza dubbio un’ottima base per la designazione. Se la sua richiesta venisse iscritta nella legge, l‘organismo notificato disporrebbe di uno strumento per procedere, in casi eccezionali, a correzioni. La legge svizzera dovrebbe preservare una certa flessibilità e non essere più rigorosa del regolamento europeo sui prodotti da costruzione o del diritto nazionale degli Stati membri dell’UE.
5.10 Art. 16 Organismi di valutazione competenti in materia di valutazione tecnica europea
1 Un organismo di valutazione tecnica svolge valutazioni e rilascia le pertinenti valutazioni tecniche europee nell'a‐ rea di prodotto per la quale è stato designato.
2 Il Consiglio federale designa un organismo di valutazione tecnica ufficiale autorizzato a rilasciare valutazioni tecni‐ che europee.
3 L'UFCL può designare mediante decisione altri organismi di valutazione tecnica con sede in Svizzera.
4 La designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato e membro dell'organizzazione degli orga‐ nismi di valutazione tecnica.
5 La SECO notifica gli organismi di valutazione tecnica designati secondo i capoversi 2 e 3 conformemente alle dispo‐ sizioni dell' accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
6 L'UFCL vigila sul rispetto dei requisiti per la designazione degli organismi di valutazione tecnica.
7 Il Consiglio federale definisce i requisiti che gli organismi di valutazione tecnica devono soddisfare e disciplina le procedure di designazione di questi organismi.
Il gruppo CH-GNB chiede che il capoverso 4 sia completato nel modo seguente: «Di regola la designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato e membro dell’organizzazione degli organismi di valutazione tecnica». Per la motivazione si rimanda al commento relativo all’articolo 14 capoverso 2 AP-LProdC.
5.11 Art. 18 Punti di contatto di prodotti da costruzione
1 L'UFCL gestisce un punto di contatto di prodotti da costruzione.
2 L'UFCL può delegare le attività del punto di contatto di prodotti da costruzione a organismi privati mediante con‐ tratti di diritto pubblico e prevedere un'indennità per tale incarico.
3 Il Consiglio federale definisce le informazioni che i punti di contatto di prodotti da costruzione devono rilasciare e disciplina in che misura questi possono richiedere un'indennità per la comunicazione di tali informazioni. Il Consiglio federale può imporre altri compiti ai punti di contatto di prodotti da costruzione.
ISOLSUISSE ritiene utile che le imprese che elaborano singoli prodotti possano rivolgersi a un punto di contatto in caso di domande concernenti la modifica dei loro prodotti. L’HGC e la Einkaufszentrale VSBH sono convinti che i punti di contatto di prodotti faciliteranno l’applicazione della LProdC. Il Cantone di SH si oppone al fatto che i punti di contatto forniscano informazioni su come devono essere eseguiti in Svizzera l’incorporazione, il montaggio e l’installazione di un tipo di prodotto da costruzione, poiché le prescrizioni in materia sono di competenza dei Cantoni. Il Cantone TI evidenzia invece la necessità di un continuo dialogo e scambio tra l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, altri Uffici federali e i Cantoni. I servizi cantonali interessati dalle diverse legislazioni vicine al progetto LProdC dovrebbero venire sistematicamente informati dall’UFCL nel caso di non conformità, e viceversa.
5.12 Art. 28 Autorità competente e coordinamento
1 L'UFCL è incaricato dell'esecuzione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione.
2 L'UFCL rappresenta l'Amministrazione federale in seno agli organismi specializzati internazionali.
3 L'UFCL è l'organo centrale di vigilanza del mercato.
4 Il Consiglio federale può conferire compiti di vigilanza del mercato ai Cantoni e a organizzazioni qualificate. L'UFCL