Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine
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Il gruppo CH-GNB chiede che l’espressione «norme di accreditamento armonizzate» sia sostituta con l’espressione «norme di accreditamento riconosciute a livello europeo (norme EN)», poiché il termine «armonizzate» verrebbe utilizzato per le norme tecniche. Esso non verrebbe menzionato neppure nel regolamento europeo sui prodotti da costruzione.
Il gruppo CH-GNB propone di completare il capoverso 2 nel modo seguente:
«Quali norme di accreditamento riconosciute a livello europeo di cui al capoverso 1 si applicano:
a. per organismi di certificazione del prodotto (allegato 2 numero 2.1) e per organismi di certificazione del controllo della produzione in fabbrica (allegato 2 numero 2.2): EN 45011, fintantoché questa è in vigore, successivamente allegato 2 lettera f OAccD.
b. rimane invariato».
La scelta della norma di accreditamento da applicare per gli organismi di valutazione tecnica al momento non sarebbe chiara in seno all’EA (European Accreditation). L’ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione (RS 946.512) rinvierebbe per l’accreditamento degli organismi di certificazione di processi e servizi soltanto alla norma ISO/IEC 17065. La norma di accreditamento attualmente applicata EN 45011 non verrebbe menzionata. Secondo il gruppo CH-GNB la norma ISO/IEC 17065 non sarà introdotta, perlomeno a breve termine, per l’accreditamento degli organismi di valutazione tecnica (nell’ambito del regolamento europeo sui prodotti da costruzione).
6.7 Art. 34 Organi di vigilanza del mercato (art. 28 cpv. 3 e 4 LProdC)
1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta:
a. all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);
b. all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi);
c. alle organizzazioni specializzate designate dall'UFCL.
2 L'UFCL può affidare a uffici cantonali compiti di controllo.
3 L'UFCL disciplina le competenze degli organi di vigilanza del mercato e concorda con essi l'entità e il finanziamento delle attività di controllo.
Il Cantone TI auspica che la vigilanza sui prodotti immessi sul mercato venga attuata dalla Confederazione in forma preventiva e con una ciclicità basata sull’importanza che un determinato prodotto riveste nei confronti della sicurezza e sulla durata di vita di un manufatto edile. In questo senso esso ritiene sensato che l’ordinanza venga completata con le regole generali disciplinanti l’aspetto della vigilanza sul mercato.
La SUVA rifiuta di assumersi il controllo del rispetto delle prescrizioni sull’immissione in commercio dei prodotti da costruzione. Non sussisterebbe alcun rapporto con i compiti della SUVA né con la sicurezza sul lavoro. La LProdC pone in primo piano la prestazione del prodotto da costruzione e dell’opera di costruzione, mentre la LSPro la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi. Essa afferma che l’estensione e l’importanza dei nuovi compiti rimangono vaghe, che le competenze non sono disciplinate in modo dettagliato e che resta irrisolta anche la questione del finanziamento dei compiti d’esecuzione supplementari. Sarebbero necessari ulteriori accordi sull’estensione di tali compiti e sul loro finanziamento. La SUVA fa inoltre presente che non è libera di utilizzare il premio supplementare come meglio crede e che quest’ultimo serve unicamente per la prevenzione di infortuni e malattie professionali. Per motivi legali, essa non potrebbe pertanto svolgere il ruolo di organo di vigilanza del mercato.
L’upi fa notare che il nuovo compito di vigilanza del mercato costituisce un’estensione della sua sfera di competenza, che non può essere accettata in questa forma. Esso sarebbe una fondazione di diritto privato e avrebbe il mandato legale di prevenire gli infortuni non professionali e di coordinare le misure di prevenzione in questo settore. Secondo l’upi l’elemento centrale della vigilanza del mercato è la prestazione del prodotto e non la sua sicurezza. Il nuovo compito e quindi il mandato non sarebbero chiari. La competenza per i singoli requisiti di base dovrebbe essere delimitata con esattezza, l’estensione delle sue competenze in quanto organo di controllo dovrebbe essere convenuta per scritto sotto forma di un mandato