Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine

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a. il rinvio al prodotto‐tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;

b. i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato 2 numero 1;

c. il riferimento alla data di pubblicazione della specifica tecnica armonizzata designata usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;

d. se del caso, il numero di riferimento attribuito dal fabbricante alla documentazione utilizzata ai fini di cui agli articoli 4‐6 e i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponde.

2 La dichiarazione di prestazione contiene quanto segue:

a. gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;

b. un elenco delle caratteristiche essenziali stabilite in queste specifiche tecniche armonizzate per gli usi previsti dichiarati;

c. la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti agli usi previsti dichiarati;

d. se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione e, ove neces‐ sario, sulla base di un calcolo, in relazione a quelle caratteristiche essenziali determinate in conformità con l'artico‐ lo 2 capoverso 1 o con le disposizioni dell’ARR; e

e. l'indicazione delle lettere «NPD» («No Performance Determined» / nessuna prestazione determinata) per le carat‐ teristiche essenziali elencate, per le quali non è dichiarata la prestazione.

3 Inoltre, la dichiarazione di prestazione descrive la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da co‐ struzione concernenti gli usi previsti per i quali occorre tenere conto delle disposizioni degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni o delle Parti all’ARR e all'AELS‐ARR relative agli usi previsti nel luogo in cui il fabbrican‐ te intende mettere a disposizione sul mercato il prodotto da costruzione.

4 Se per un prodotto da costruzione è stata rilasciata una valutazione tecnica europea («European Technical Asses‐ sment»; ETA), la prestazione del prodotto in questione va dichiarata, espressa in livelli o classi o in una descrizione, in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente ETA.

5 La dichiarazione di prestazione è redatta in base al modello di cui all'allegato 3.

Swissmem esige che venga chiaramente definita la modalità di formulazione della dichiarazione di prestazione. La locuzione «in particolare» di cui al capoverso 1 non aiuterebbe a capire. La definizione materiale non dovrebbe essere lasciata alle imprese, poiché ciò potrebbe generare distorsioni del mercato. Si dovrebbe definire in modo chiaro anche chi si intende per «cliente».

6.5 Art. 8 Fornitura della dichiarazione di prestazione (art. 7 cpv. 6 LProdC)

1 Per ciascun prodotto messo a disposizione sul mercato deve essere fornita una dichiarazione di prestazione, in forma cartacea o elettronica.

2 Se un lotto dello stesso prodotto è fornito a un utilizzatore, esso deve essere accompagnato soltanto da un esempla‐ re.

3 La dichiarazione di prestazione può essere messa a disposizione su un sito web se è garantito che vi rimanga a disposizione almeno per dieci anni dall'immissione in commercio del prodotto.

4 Se un utilizzatore lo esige, gli deve essere fornita una copia cartacea della dichiarazione di prestazione.

5 L'UFCL può fissare le modalità tecniche della fornitura della dichiarazione di prestazione su supporto elettronico. 6 La dichiarazione di prestazione deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale o in inglese.

In relazione al capoverso 6 il Cantone TI chiede che la dichiarazione di prestazione sia redatta in almeno una lingua ufficiale (svizzera) e, a titolo complementare ma non obbligatorio, anche in lingua inglese. Ancora meglio sarebbe riprendere per analogia il testo della prima frase del capoverso 8 dell’articolo 9 AP-OProdC, che permetterebbe la redazione della dichiarazione di prestazione «nella lingua ufficiale della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato».

6.6 Art. 21 Presunzione di conformità (art. 14 cpv. 3 LProdC)

1 Un organismo notificato da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, che dimostra di soddisfare i criteri delle norme di accreditamento armonizzate internazionali applicabili di cui al capoverso 2, o parti di essi, si presume che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, purché le norme di accreditamento armonizzate applicabili prevedano tali requisiti.

2 Quali norme di accreditamento armonizzate di cui al capoverso 1 si applicano:

a. per organismi di certificazione del prodotto (allegato 2 numero 2.1) e per organismi di certificazione del controllo della produzione in fabbrica (allegato 2 numero 2.2): allegato 2 lettera f OAccD;

b. per laboratori di prova (allegato 2 numero 2.3): allegato 2 lettera a OAccD.