Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine

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scono le prestazioni dei prodotti da costruzione da provare in relazione alle caratteristiche essenziali.

3 Previa consultazione della SECO e della Commissione dei prodotti da costruzione e facendo riferimento alle specifi‐ che tecniche armonizzate, l'UFCL designa i livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione che il fabbricante deve rispettare in relazione alle caratteristiche essenziali per la sicurezza di un prodotto da costruzione. Esso pubblica a tale scopo nel Foglio federale un elenco, aggiornandolo regolarmente.

Il Cantone TI ritiene che, oltre alla tenuta di un elenco aggiornato degli atti legislativi federali con livelli di soglia che definiscono le prestazioni dei prodotti da costruzione da provare in relazione alle caratteristiche essenziali sul sito Internet dell’UFCL ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 del progetto OProdC, sarebbe auspicabile valutare se ogni dichiarazione di prestazione non debba essere identificata in maniera univoca e messa a disposizione del pubblico su una piattaforma web (svizzera o europea) dedicata a tale aspetto.

6.2 Art. 5 Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese (art. 5 cpv. 4 lett. a LProdC)

1 Le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata secondo l'articolo 11 capoverso 1 LProdC possono procedere alle seguenti semplifica‐ zioni per il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato 2 numero 1:

a. se la norma tecnica armonizzata designata prevede un sistema 3 o 4, la microimpresa può sostituire i metodi con‐ templati dalla norma per determinare il prodotto‐tipo in base a prove di tipo con altri metodi;

b. le microimprese possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al sistema 4.

2 Se usa tali procedure semplificate, il fabbricante deve dimostrare mediante una documentazione appropriata di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 e i requisiti in vigore.

La VHP, la SKMV, ideafuocodilegna e Energia legno Svizzera chiedono che per i tutti i focolari a legna e i riscaldamenti a legna fabbricati in serie venga realizzata una prova di tipo (secondo le pertinenti norme) da un laboratorio di prova notificato. Questo dovrebbe valere per tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni e dal fatturato annuo. Il settore teme che altrimenti venga facilitata l’importazione di impianti a basso costo pericolosi dal punto di vista della sicurezza d’esercizio e della protezione contro gli incendi, nonché problematici per quanto riguarda la tutela della qualità dell’aria. Ciò contrasterebbe gli sforzi per realizzare impianti di combustione a legna sicuri e puliti; non esisterebbe più la garanzia della qualità da parte di un organismo notificato.

6.3 Art. 6 Procedure semplificate per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie (art. 5 cpv. 4 lett. c LProdC)

1 Il fabbricante di un prodotto da costruzione può sostituire con una documentazione adeguata la parte del sistema applicabile di cui all'allegato 2 numero 1, riguardante la valutazione della prestazione, se il prodotto da costruzione:

a. rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata;

b. è fabbricato in un processo non in serie, bensì a seguito di una specifica ordinazione in un unico esemplare o su specifica del committente; e

c. è installato in una singola e identificata opera di costruzione.

2 Mediante una documentazione appropriata, il fabbricante dimostra di soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1 e i requisiti in vigore.

3 Se il prodotto da costruzione di cui al capoverso 1 appartiene a una famiglia di prodotti da costruzione per la quale il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabile sarebbe il sistema 1+ o 1, la documen‐ tazione appropriata è verificata da un organismo di certificazione di prodotto notificato di cui all'allegato 2 nume‐ ro 2.1.

ideafuocodilegna chiede che per gli impianti a combustione fabbricati in esemplare unico il requisito del marchio di qualità di Energia legno Svizzera venga prescritto come standard.

6.4 Art. 7 Contenuto della dichiarazione di prestazione (art. 7 cpv. 6 LProdC)

1 La dichiarazione di prestazione contiene in particolare le seguenti indicazioni: