Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine
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zatore;
11. «norma tecnica»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione nazionale o internazionale per un'applicazione reiterata o continua;
12. «norma tecnica armonizzata»: una norma adottata, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione euro‐ pea o dall'AELS, da uno dei seguenti organismi europei di normalizzazione;
a. Comitato europeo di normalizzazione CEN;
b. Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica CENELEC;
c. Istituto europeo delle norme di telecomunicazione ETSI;
13. «documento per la valutazione europea»: un documento che è adottato dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;
14. «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;
15. «specifiche tecniche armonizzate»: le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;
16. «uso previsto»: l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata ap‐ plicabile;
17. «immissione in commercio»: la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione in commercio;
18. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un'attività commerciale;
Per i prodotti da costruzione fabbricati in Svizzera sono equiparati alla messa a disposizione sul mercato:
a. l’uso interno di un prodotto da costruzione a scopo commerciale o professionale;
b. l’impiego o l’applicazione di un prodotto da costruzione nell’ambito della prestazione di un servizio;
c. la messa a disposizione di un prodotto da costruzione per l’uso da parte di terzi;
19. «operatori economici»: il fabbricante, l'importatore, il distributore o il mandatario;
20. «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progetta‐ re o fabbricare tale prodotto e lo immetta in commercio o metta sul mercato con il suo nome o con il suo marchio;
21. «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'impor‐ tatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;
22. «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, domiciliata in Svizzera, che immetta in commercio un prodot‐ to da costruzione proveniente dall'estero;
23. «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
24. «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costru‐ zione nella catena di fornitura;
25. «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;
26. «controllo della produzione in fabbrica»: il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;
27. «microimpresa»: un'impresa di qualsiasi forma giuridica rivestita che esercita un'attività economica che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a tre milioni di franchi.