Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine

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zatore;

11. «norma tecnica»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione nazionale o internazionale per un'applicazione reiterata o continua;

12. «norma tecnica armonizzata»: una norma adottata, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione euro‐ pea o dall'AELS, da uno dei seguenti organismi europei di normalizzazione;

a. Comitato europeo di normalizzazione CEN;

b. Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica CENELEC;

c. Istituto europeo delle norme di telecomunicazione ETSI;

13. «documento per la valutazione europea»: un documento che è adottato dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;

14. «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;

15. «specifiche tecniche armonizzate»: le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;

16. «uso previsto»: l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata ap‐ plicabile;

17. «immissione in commercio»: la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione in commercio;

18. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un'attività commerciale;

Per i prodotti da costruzione fabbricati in Svizzera sono equiparati alla messa a disposizione sul mercato:

a. l’uso interno di un prodotto da costruzione a scopo commerciale o professionale;

b. l’impiego o l’applicazione di un prodotto da costruzione nell’ambito della prestazione di un servizio;

c. la messa a disposizione di un prodotto da costruzione per l’uso da parte di terzi;

19. «operatori economici»: il fabbricante, l'importatore, il distributore o il mandatario;

20. «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progetta‐ re o fabbricare tale prodotto e lo immetta in commercio o metta sul mercato con il suo nome o con il suo marchio;

21. «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'impor‐ tatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;

22. «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, domiciliata in Svizzera, che immetta in commercio un prodot‐ to da costruzione proveniente dall'estero;

23. «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

24. «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costru‐ zione nella catena di fornitura;

25. «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;

26. «controllo della produzione in fabbrica»: il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;

27. «microimpresa»: un'impresa di qualsiasi forma giuridica rivestita che esercita un'attività economica che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a tre milioni di franchi.

suissetec, la SSIC, la SSIGA, l’USIE, la LBK, costruzionesvizzera, la SVLW, cemsuisse, l’ASIC, l’USM, l’ASCA, l’ARV, Holzbau Schweiz e la SIA chiedono che nel messaggio venga precisata l’espressione «in modo permanente» del numero 1, dato che non è chiaro a partire da quando un prodotto da costruzione debba considerarsi incorporato in modo permanente e se con la suddetta espressione si intenda l’aspetto temporale o quello fisico. La VHP, ideafuocodilegna e Energia legno Svizzera chiedono in relazione al numero 1 che le caldaie non siano sottoposte alla direttiva relativa alle macchine bensì alla LProdC. La SSIGA esige che al numero 3 l’opera di costruzione venga definita come segue: «bene immobile stabilmente connesso al suolo fabbricato mediante l’utilizzo di manodopera e materiali». L’uso del termine «edifici» per definire le «opere di costruzione» potrebbe generare confusione per quanto riguarda cosa sia sottoposto alla LProdC e cosa non lo sia. La SSIC, l’USIE, costruzionesvizzera, cemsuisse, interieursuisse, l’ASCA, l’ARV, Holzbau Schweiz e la SIA chiedono di verificare la definizione al numero 18 e di formularla in modo che non sia in contraddizione con il regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Secondo i suddetti partecipanti, questa definizione è ripresa dalla LSPro e quindi gli «esecutori» diventano i «produttori». Questa differenza rispetto al regolamento europeo sarebbe pericolosa e andrebbe evitata. L’impresa di costruzione potrebbe infatti essere ritenuta responsabile dei danni causati alla salute e all’ambiente dal prodotto da costruzione durante la fase di costruzione. Aggiungere alla definizione ripresa dal regolamento europeo parti della