Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine

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definizione dell’articolo 2 capoverso 3 LSPro per i prodotti fabbricati in Svizzera sarebbe non solo incomprensibile ma anche inutile, poiché la protezione dei lavoratori si applicherebbe ad ogni attività commerciale conformemente alla LAINF e alla LL e sarebbe regolata nell’allegato I dell’avamprogetto dell’OProdC.

5.3 Art. 3 Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione

1 Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate; occorre in particolare tenere conto della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

2 Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata:

a. resistenza meccanica e stabilità;

b. sicurezza in caso d'incendio;

c. igiene, salute e ambiente;

d. sicurezza e accessibilità nell'uso;

e. protezione contro il rumore;

f. risparmio energetico e ritenzione del calore;

g. uso sostenibile delle risorse naturali.

3 Il Consiglio federale concretizza i requisiti di base delle opere di costruzione di cui al capoverso 1.

4 Nei limiti del capoverso 3 gli organi competenti di Cantoni e Confederazione possono emanare prescrizioni tecni‐ che su:

a. i requisiti di base delle opere di costruzione;

b. le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione;

c. l'impiego dei prodotti da costruzione.

5 Se del caso, le prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 sono riprese nelle specifiche tecniche armonizzate.

6 La Confederazione e i Cantoni adeguano le loro prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche armonizzate.

Secondo la SVLW manca un rimando alla protezione delle persone e dei beni materiali.

Il Cantone TI in merito al capoverso 1 fa notare come, storicamente, diverse problematiche legate ai prodotti di costruzione siano emerse solamente dopo molti anni dal primo utilizzo e menziona a titolo di esempio i materiali con amianto massicciamente impiegati prima degli anni Novanta del secolo scorso. Esso auspica che le disposizioni tecniche previste includano tempestivamente tutte le informazioni disponibili secondo lo stato della tecnica e delle conoscenze. Per citare un esempio di tematica rilevante il Cantone TI fa inoltre notare come diversi recenti studi su materiali da costruzione abbiano portato alla luce la problematica

dell’emissione nell’ambiente di sostanze potenzialmente problematiche in basse concentrazioni (microinquinanti). Visto che, come sottolineato nel rapporto esplicativo, le sostanze nocive emesse da un prodotto di costruzione dovrebbero essere trattate ai sensi del progetto di nuova LProdC, esso auspica da parte della Confederazione prescrizioni tecniche incisive e tempestive in questo settore.

I Cantoni di SH e ZG chiedono che venga mantenuta l’attuale formulazione dell’articolo 3 capoverso 3 LProdC («Il Consiglio federale disciplina i requisiti essenziali relativi alle opere, sempre che la loro definizione non rientri nella sfera di competenza dei Cantoni; tiene conto del diritto internazionale») e che vengano stralciate le lettere f e g del capoverso 2. Essi ritengono che, come formulato nell’avamprogetto, il capoverso 3 limite le competenze dei Cantoni e quelle fissate nel concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC). Secondo i suddetti Cantoni le lettere f e g contraddicono l’ordine costituzionale, poiché la LProdC non può attribuire al Consiglio federale la competenza per concretizzare i requisiti in materia di risparmio energetico e ritenzione del calore.

suissetec e ISOLSUISSE approvano esplicitamente i singoli requisiti di base del capoverso 2; suissetec vorrebbe però che le lettere c e f menzionassero la manutenzione.

L’URS chiede che il capoverso 2 venga completato nel modo seguente: «Fatte salve la corretta manutenzione e la realizzazione o l’installazione a regola d’arte, le opere di costruzione