Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine

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La SSIGA e l’Associazione dei chimici cantonali svizzeri evidenziano sovrapposizioni fra le disposizioni della legge sui prodotti da costruzione e le disposizioni sulle derrate alimentari applicabili ai materiali e ai prodotti a contatto con l’acqua potabile e contestano il fatto che la suddetta legge non si occupi di questo conflitto. Essi fanno notare che in Svizzera tutti i prodotti da costruzione che vengono a contatto con l’acqua potabile sono materiali e oggetti che sottostanno anche alla legislazione sulle derrate alimentari. Contrariamente allo scopo perseguito con la revisione totale, l’applicazione del diritto vigente a questi prodotti da costruzione verrebbe resa più complicata e, a seconda delle circostanze, più opaca anziché più trasparente e semplice.

La SSIC, l’USIE, costruzionesvizzera, cemsuisse, interieursuisse, l’ASCA, l’ARV, Holzbau Schweiz e la SIA esigono una nuova formulazione dell’articolo 2 numero 18 affinché non sia in contraddizione con il regolamento europeo sui prodotti da costruzione.

4.3 Data di entrata in vigore

La DCPA e i Cantoni di SO, GL, ZH, GR, AI, JU e OW insistono su una rapida entrata in vigore della nuova legge sui prodotti da costruzione, al fine di non compromettere la via bilaterale della Svizzera nell’importante settore dei prodotti da costruzione.

4.4 Rapporto con il diritto cantonale

La DCPA e i Cantoni di AG, SO, GL, ZH, GR, AI, JU, NW e OW sottolineano che il nuovo diritto in materia di prodotti da costruzione non deve modificare la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Essi affermano che le competenze cantonali non devono essere limitate e che la regolamentazione dell’utilizzazione di prodotti da costruzione in opere di costruzione e la regolamentazione della sicurezza di queste ultime e il controllo dei prodotti da costruzione già incorporati devono rimanere di loro competenza. La nuova legislazione non dovrà ripercuotersi negativamente sugli atti normativi cantonali.

4.5 Rapporto con la legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11)

L’articolo 1 capoverso 4 LProdC disciplina la relazione tra il diritto in materia di prodotti da costruzione e la LSPro. L’avamprogetto prevede due varianti: la variante I presuppone che l’equivalenza tra gli atti normativi riveduti concernenti i prodotti da costruzione e la legislazione europea possa essere stabilita unicamente se si evita di applicare procedure di prova supplementari o «residue» secondo la LSPro sussidiariamente alla legislazione sui prodotti da costruzione, mentre la variante II prevede anche in futuro l’applicabilità sussidiaria della LSPro con requisiti e obblighi di prova supplementari richiesti dalle circostanze per l’immissione in commercio dei prodotti da costruzione.

4.5.1 Pareri favorevoli alla variante I

Dei 65 pareri pervenuti, 45 (tra cui DCPA, TG, SH, SO, BL, GL, ZH, GR, AI, VS, JU, AR,

NW, OW, UDC, SSIC, costruzionesvizzera, LPMR, SIA e Swissmem) sono favorevoli alla

variante I. Questi sostengono la variante I per la sua conformità alle previste decisioni della Commissione europea, mentre temono che con le sue prove «residue» la variante II possa creare ostacoli tecnici al commercio. La variante II comporterebbe procedure complicate per i fabbricanti con ripercussioni negative sull’economicità. L’adempimento dei requisiti richiesti da entrambe le leggi implicherebbe oneri notevoli, addirittura impossibili da sostenere. Inoltre con oltre 50 000 prodotti da costruzione che presentano ciascuno caratteristiche differenti