Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati

devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata». Essa afferma che un prodotto da costruzione può soddisfare i requisiti di cui al capoverso 2 solo se è stato realizzato o installato a regola d’arte. Il fabbricante potrà dunque essere chiamato in causa soltanto se il prodotto (difettoso) è stato installato e utilizzato a regola d’arte ed è stato oggetto di una corretta manutenzione.

5.4 Art. 4 Dichiarazione di prestazione

1 Se un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata o se per esso è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, è consentito immetterlo in commercio o metterlo a dispo‐ sizione sul mercato soltanto se il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione per il prodotto.

2 Salvo prescrizioni federali o cantonali contrarie, il fabbricante può astenersi dal redigere una dichiarazione di pre‐ stazione di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata designata, qualora il prodotto da costruzione sia fabbricato:

a. in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordina‐ zione e installato in una singola e identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione; oppure

b. in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme applicabili; oppure

c. con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio culturale e mediante un procedimento non industriale, nel rispetto delle normative applicabili, in particolare per l'appropriato restauro di opere di costru‐ zione inserite in un contesto ambientale e paesaggistico formalmente protetto o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico.

3 Se non rientra nell'ambito di applicazione di alcuna norma armonizzata designata e per esso non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea, il prodotto da costruzione deve soddisfare requisiti di sicurezza corrispondenti alle ragionevoli aspettative degli utilizzatori. Per certificare che questi requisiti di sicurezza sono soddisfatti, il fab‐ bricante può redigere una dichiarazione del fabbricante. Se del caso, si può appoggiare a una norma tecnica designata conformemente all'articolo 11 capoverso 2.

Il Cantone di LU accoglie favorevolmente la semplificazione delle procedure di cui al capoverso 2 lettera a per i prodotti da costruzioni fabbricati in un unico esemplare.

Il Cantone TI ritiene che senza una definizione di «ragionevoli aspettative» di cui al capoverso 3 sono prevedibili enormi difficoltà di applicazione e di interpretazione.

5.5 Art. 5 Valutazione della prestazione

1 Il fabbricante valuta la prestazione di un prodotto da costruzione secondo la procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione definita nella specifica tecnica armonizzata designata applicabile a tale prodotto.

2 A seconda della procedura applicabile si devono coinvolgere gli organismi notificati indipendenti

a. designati secondo l'articolo 14 capoverso 1; oppure

b. riconosciuti dalla Svizzera ai sensi dell'accordo bilaterale del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR).

3 Il Consiglio federale stabilisce le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili. Può altrimenti incaricare l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) di designare, previa consultazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), gli atti normativi internazionali che prescrivono la procedura di valu‐ tazione interessata.

4 Il Consiglio federale può semplificare le procedure di valutazione applicabili:

a. per determinare il prodotto‐tipo di un prodotto da costruzione;

b. a favore delle microimprese;

c. per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie.

L’Associazione dei chimici cantonali svizzeri invitano a riflettere sul fatto che la procedura di valutazione, che ha assunto notevole importanza nella revisione, probabilmente non include i criteri d’igiene delle derrate alimentari o non ne tiene conto.

Il Cantone di LU e Swissmem accolgono positivamente la possibilità per le PMI di usufruire di procedure semplificate (cpv. 4 lett. b).

La VHP, la SKMV, ideafuocodilegna e Energia legno Svizzera chiedono che la semplificazione delle procedure per le PMI non venga concessa nel caso di fabbricazione in serie di