Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine

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costituisce un ostacolo al commercio, poiché per il fabbricante comporta un onere finanziario e amministrativo.

5.8 Art. 9

1 Al fine di ridurre al minimo i rischi legati all'immissione in commercio, alla messa a disposizione sul mercato e all'utilizzazione dei prodotti da costruzione, il Consiglio federale prescrive a fabbricanti, importatori, distributori e mandatari:

a. come redigere una dichiarazione di prestazione e una dichiarazione del fabbricante, come metterle a disposizione e per quanto tempo conservarle;

b. per quanto tempo conservare documenti tecnici;

c. come rendere identificabili i prodotti da costruzione per garantirne la tracciabilità nella catena di fabbricazione e di fornitura;

d. quali informazioni di sicurezza allegare al prodotto da costruzione;

e. quali misure di controllo e misure di correzione deve prendere un operatore economico se le condizioni della pre‐ sente legge non sono soddisfatte o se un prodotto da costruzione presenta potenziali rischi e come l'operatore eco‐ nomico deve collaborare con gli organi di vigilanza del mercato (art. 28 cpv. 3 e 4);

f. quali condizioni di deposito e di trasporto adempiere.

2 Se immette un prodotto da costruzione in commercio con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso in commercio in misura tale da poterne influenzare la conformità alla prestazione dichiara‐ ta, l’importatore o il distributore è soggetto agli obblighi del fabbricante.

3 Per un periodo di 10 anni dall'immissione in commercio di un prodotto da costruzione, su richiesta, gli operatori economici indicano agli organi di vigilanza del mercato tutti gli operatori economici

a. che hanno fornito loro un prodotto da costruzione;

b. cui essi hanno fornito un prodotto da costruzione.

4 Nelle disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale può adeguare il termine di cui al capoverso 3.

Il Cantone di AG ritiene che la definizione delle responsabilità dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori costituisca un importante passo avanti che permette di eliminare l’incertezza giuridica. Il Cantone di SH respinge invece la disposizione, in quanto consentirebbe al Consiglio federale di intervenire nelle competenze dei Cantoni. Suissetec, ISOLSUISSE e la SVLW ritengono che sia opportuno, nei casi in cui singoli componenti vengano montati insieme per realizzare un nuovo sistema (e pertanto un nuovo prodotto da costruzione), imporre all’importatore o al distributore del sistema gli stessi obblighi del fabbricante. L’ASVP chiede che per il vetro isolante come pure per i vetri di sicurezza temprati e stratificati in uso in commercio (esclusi i vetri resistenti al fuoco) si rinunci a un controllo della qualità o che venga applicato soltanto il sistema 4. Secondo la suddetta associazione agli organismi notificati non devono essere affidati compiti, anche se sussiste una norma tecnica armonizzata, poiché nell’industria del vetro la tracciabilità può essere effettuata solo con un dispendio sproporzionato.

5.9 Art. 14 Organismi notificati

1 L'UFCL designa gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza indipendente nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione secondo la presente legge. La SECO notifica gli organismi designati in base all'accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

2 La designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato.

3 Il Consiglio federale definisce:

a. i requisiti che gli organismi notificati devono soddisfare;

b. le procedure di designazione e di notifica degli organismi notificati;

c. come gli organismi notificati devono svolgere i loro compiti;

d. come gli organismi notificati si coordinano tra di loro e con i competenti organismi europei.

Il gruppo CH-GNB chiede che il capoverso 2 sia completato nel modo seguente: «Di regola la designazione presuppone che l’organismo interessato sia accreditato». In assenza di direttive dell’EA (European Accreditation), i requisiti degli organismi di valutazione della conformità o degli organismi di valutazione tecnica per quanto riguarda i prodotti da costruzione