Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine

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focolari a legna e di riscaldamenti a legna; questi dovrebbero continuare a essere sottoposti a una prova di tipo in un laboratorio di prova notificato. Il settore teme che altrimenti venga facilitata l’importazione di impianti a basso costo pericolosi dal punto di vista della sicurezza d’esercizio e della protezione contro gli incendi, nonché problematici per quanto riguarda la tutela della qualità dell’aria. Ciò contrasterebbe gli sforzi per realizzare impianti di combustione a legna sicuri e puliti; non ci sarebbe più la garanzia della qualità da parte di un organismo notificato.

5.6 Art. 7 Funzione e contenuto della dichiarazione di prestazione

1 Con la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da co‐ struzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, si deve presumere che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

2 La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate designate.

3 Nelle disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale può stabilire le caratteristiche essenziali per le quali il fabbri‐ cante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto. In tal caso fissa, se necessario, i livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione da rispettare.

4 Se è redatta una dichiarazione di prestazione secondo l'articolo 4, le informazioni sulla prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali devono essere fornite soltanto nella dichiarazione di pre‐ stazione. Le informazioni sulla prestazione del prodotto possono essere comunicate al di fuori della dichiarazione di prestazione soltanto se vi figurano e se sono specificate.

5 Le informazioni sui prodotti prescritte dalla legislazione sui prodotti chimici sono messe a disposizione con la dichiarazione di prestazione.

6 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto preciso della dichiarazione di prestazione. Esso disciplina le modalità con cui è messa a disposizione degli utilizzatori del prodotto.

Per il Cantone di AG le novità introdotte con la dichiarazione di prestazione semplificano la procedura e riducono i costi per il fabbricante. Gli oneri diminuiscono anche per lo Stato e viene inoltre facilitata la comparabilità a livello europeo delle prestazioni dei prodotti. La soluzione proposta è vantaggiosa anche per gli utilizzatori dei prodotti, poiché ricevono informazioni precise sul prodotto impiegato.

Swissmem accoglie molto favorevolmente l’approccio orientato al mercato secondo cui lo Stato non deve stabilire la totalità o la maggioranza delle prestazioni dei prodotti, bensì unicamente i requisiti che il prodotto deve soddisfare nei casi stabiliti dalla legge. Per impedire le difficoltà di implementazione, le disposizioni di attuazione dovrebbero definire chiaramente, ad esempio, come deve essere formulata la dichiarazione di prestazione.

La VHP, la SKMV, ideafuocodilegna e Energia legno Svizzera chiedono in relazione al

capoverso 2 che la dichiarazione di prestazione sia sempre basata sulle norme di prova pertinenti e che le caratteristiche indicate nella dichiarazione di prestazione riprendano imperativamente le caratteristiche corrispondenti di queste norme. Le dichiarazioni di prestazione dei focolari a legna e dei riscaldamenti a legna dovrebbero, ad esempio, comprendere almeno i dati relativi alla sicurezza d’esercizio, alla protezione contro gli incendi, alle emissioni, al rendimento e alla prestazione. In particolare, gli aspetti concernenti la protezione contro gli incendi dovrebbero essere definiti come parte integrante della dichiarazione di prestazione.

5.7 Art. 8 Presunzione di conformità e inversione dell'onere della prova

Se il fabbricante ha dichiarato mediante una dichiarazione di prestazione o una dichiarazione del fabbricante secon‐ do l'articolo 4 che un prodotto da costruzione rispetta i livelli di soglia, i livelli o le classi di prestazione delle prescri‐ zioni tecniche emanate dalla Confederazione o dai Cantoni, si presume che il prodotto da costruzione sia conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

La VHP, la SKMV, ideafuocodilegna e Energia legno Svizzera chiedono che in futuro si

possa rinunciare al certificato AICAA, se l’impianto di combustione è stato verificato e certificato da un organismo notificato e la dichiarazione di prestazione contiene indicazioni concernenti la protezione contro gli incendi. Attualmente la procedura d’autorizzazione AICAA