Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 26 pagine

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non sarebbe possibile trovare una definizione di validità generale dei «requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute».

4.5.2 Pareri favorevoli alla variante II

Il Cantone TI e la SUVA si sono espressi a favore della variante II. Secondo il Cantone Ticino nell’attesa di una risoluzione definitiva delle disposizioni analoghe a livello europeo - che potrebbero poi venire riprese in un secondo tempo anche in Svizzera - la possibilità di applicare la LSPro anche ai prodotti di costruzione appare ragionevole e dovrebbe garantire maggiore flessibiIità. La SUVA fa presente che la LProdC pone in primo piano la prestazione del prodotto da costruzione e dell’opera di costruzione, mentre la LSPro la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi. Si tratta di due concetti fondamentale diversi e questo, per la SUVA, depone a favore dell’applicabilità sussidiaria della LSPro.

4.6 Rapporto con la legislazione federale sulle derrate alimentari

Al riguardo si veda anche il numero 4.2.

La SSIGA propone di delimitare i due ambiti giuridici (legislazione sui prodotti da costruzione e diritto in materia di derrate alimentari). Essa afferma che bisogna chiarire in quale ambito giuridico rientreranno in futuro i prodotti da costruzione che vengono a contatto con l’acqua (definizione del settore di prodotti nel messaggio). Né nell’AP-LProdC né nell’AP-OProdC vi sarebbero rimandi al diritto in materia di derrate alimentari applicabile in Svizzera all’acqua potabile e ai prodotti da costruzione che vengono a contatto con quest’ultima. Questo vale anche per l’articolo 1 numero 3 dell’avamprogetto della LProdC.

Secondo l’Associazione dei chimici cantonali svizzeri occorre assolutamente evitare che i prodotti da costruzione destinati a venire a contatto con l’acqua potabile siano conformi alle disposizioni del diritto in materia di prodotti da costruzione, ma non a quelle della legislazione sulle derrate alimentari. In particolare, la dichiarazione di prestazione prevista dalla legislazione sui prodotti da costruzione non deve essere in contraddizione con le esigenze poste dalla legislazione sulle derrate alimentari in materia di autocontrollo della fabbricazione e dell’immissione in commercio di oggetti d’uso.

4.7 Vigilanza del mercato

La DCPA, i Cantoni di SO, GL, TI, GR, AI, JU, FL, ISOLSUISSE, suissetec e

l’Associazione dei chimici cantonali svizzeri accolgono favorevolmente le disposizioni sulla vigilanza del mercato. L’effettività della vigilanza del mercato garantirebbe il rispetto del principio della parità di condizioni, secondo cui chi rispetta le disposizioni legali non deve subire svantaggi concorrenziali.

La DCPA e i Cantoni di SO, GL, GR, AI e JU ritengono che la vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione già incorporati rientri nella competenza dei Cantoni.

Il Cantone TI sottolinea la necessità di un continuo dialogo e scambio tra le autorità di vigilanza del mercato.

5 Pareri relativi ai singoli articoli dell’avamprogetto di legge

5.1 Art. 1 Oggetto, scopo e riserva di altre leggi federali

1 La presente legge disciplina l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costru‐