Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 17 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Cpv. 1: conformemente all’articolo 5 del Secondo Protocollo si precisa anche qui che i Cantoni designano un ufficio competente per la tutela dei beni culturali. Il contenuto di questo capoverso corrisponde in parte all’attuale articolo 4 capoverso 1. Analogamente all’articolo 4 è stata aggiunta anche qui la precisazione «per la tutela dei beni culturali». L’ufficio competente per la tutela dei beni culturali designato dal Cantone assiste e consiglia le istituzioni culturali.

Cpv. 2: secondo l’articolo 3 capoverso 5, il Consiglio federale disciplina la classificazione dei beni culturali in categorie e stabilisce i relativi criteri. Spetta ai Cantoni rilevare i beni culturali situati sul loro territorio che devono essere protetti in caso di conflitto armato, di catastrofe o di situazione d’emergenza. Sulla base di questi elenchi cantonali, l’UFPP allestisce un Inventario PBC secondo l’articolo 4 lettera d. Questo capoverso corrisponde in parte all’attuale articolo 4 capoverso 2, secondo il quale i Cantoni designano già oggi i beni culturali situati sul proprio territorio.

Cpv. 3: le documentazioni di sicurezza sono documenti di ogni genere come originali e copie di piani di costruzione, disegni, fotografie, rilievi fotogrammetrici con i risultati della valutazione stereoscopica, descrizioni dei materiali, storie della costruzione di edifici e riproduzioni fotografiche di tali documenti, che permettono di restaurare o ricostruire un bene culturale immobile danneggiato o almeno di tramandare una documentazione ai posteri.

Le riproduzioni fotografiche di sicurezza (dette anche microfilm) sono fotografie di testi manoscritti o stampati, disegni, figure e altri oggetti di superficie piana quali erbari e simili. Per motivi di risparmio di costi e di spazio esse vengono di regola realizzate nella massima riduzione consentita e generalmente utilizzate solo quando l’orginale non è più disponibile.8

Cpv. 4: la pianificazione di misure urgenti per garantire la protezione dei beni culturali contro i rischi d’incendio o di crollo degli edifici è una delle misure di tutela menzionate nell’articolo 5 del Secondo Protocollo.

Cpv. 5: secondo l’articolo 46 capoverso 4 LPPC, i Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edili destinate a proteggere tali beni.

Cpv. 6: i Cantoni devono istruire, come finora, gli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile.

Sezione 3: Misure per la protezione dei beni culturali

Art. 6

Cpv. 1: in base all’articolo 3 della Convenzione dell’Aia, la Svizzera è già tenuta a predisporre in tempo di pace la «tutela» dei beni culturali situati sul suo territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considera appropriate. La Convenzione dell’Aia non precisa però quali sono le misure appropriate. Soltanto l’articolo 5 del Secondo Protocollo ne menziona alcune. Secondo l’articolo 6 queste misure dovranno essere adottate non solo in vista di un conflitto armato, ma anche in previsione di catastrofi e situazioni d’emergenza.

8 FF 1966 I 133, p. 140