Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 17 pagine

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In base all’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione dell’Aia, la Svizzera è inoltre già tenuta a rispettare i beni culturali situati sul suo territorio o su quello degli altri Stati contraenti. Secondo l’articolo 4 capoverso 2 della Convenzione dell’Aia non è ammessa alcuna deroga agli obblighi definiti nell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione, sempre che non sia imposta da una necessità militare. L’articolo 6 del Secondo Protocollo definisce le circostanze in cui può essere invocata una deroga in base a una necessità militare imperativa ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 della Convenzione dell’Aia.

Cpv. 2: per prevenire o attenuare gli effetti dannosi di un conflitto armato, una catastrofe o una situazione d’emergenza sui beni culturali sono appropriate soprattutto le seguenti misure civili di carattere organizzativo o materiale:

- allestimento di inventari: a livello nazionale, per es. l’Inventario PBC, o a livello di istituzioni nell’ambito dell’inventariazione di singoli oggetti di collezioni, per es. cataloghi di biblioteche.

- Documentazione delle conoscenze sui beni culturali tramite collezioni di documentazioni di sicurezza e di riproduzioni fotografiche di sicurezza (dette anche microfilm): accanto alle misure edili, è uno dei provvedimenti più importanti che devono essere adottati per tramandare il patrimonio culturale. Gli uffici che secondo le disposizioni cantonali sono responsabili delle misure di protezione devono disporre l’allestimento di documentazioni di sicurezza per i beni culturali particolarmente degni di protezione.9

- Pianificazione di misure urgenti per garantire la protezione dei beni contro i rischi d’incendio o di crollo degli edifici: queste misure implicano aspetti sia concettuali che pratici. Comprendono misure preparatorie, come per es. un inventario dei beni culturali mobili, un piano d’evacuazione, un concetto o un piano d’intervento, che devono essere possibilmente elaborate dai pompieri, dalla protezione civile, dalla polizia e da altri specialisti. In caso d’evento tali misure permettono di agire in modo rapido e coordinato con personale sufficientemente istruito e con materiale di imballaggio e di trasporto appropriato durante l’evacuazione e il successivo deposito dei beni culturali mobili. Questi lavori concettuali dovrebbero inoltre permettere di individuare i punti deboli degli edifici, in modo da poter adottare misure di protezione contro gli incendi ed eventuali misure preparatorie per prevenire il loro crollo.

Un inventario e una documentazione di sicurezza di un oggetto permettono la tutela, la ricostruzione o il rifacimento del bene culturale in caso di danneggiamento. Le misure urgenti concernono pertanto l’organizzazione (per es. piano d’evacuazione, concetto e piano d’intervento, documentazione di sicurezza, rifugi per beni culturali, depositi d’emergenza e celle frigorifere), il materiale (per es. materiale d’imballaggio, possibilità di trasporto) e il personale (per es. personale sufficientemente istruito).

- Preparativi per il trasferimento dei beni culturali mobili: comprendono tra l’altro un inventario dei beni culturali mobili, personale sufficientemente qualificato o istruito (per es. della protezione civile) per la preparazione del trasferimento, del trasporto e della successiva presa in consegna e tutela degli oggetti, una quantità sufficiente di materiale di imballaggio (per es. casse) e di mezzi di trasporto e un nuovo luogo di custodia (ossia un nuovo deposito).

9 FF 1966 I 133, p. 140 s.