Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 17 pagine
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tettonici, artistici o storici, religiosi o laici, i siti archeologici, gli insiemi di costruzioni presentanti, come tali, un interesse storico o artistico, le opere d’arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi o di riproduzioni dei beni qui definiti.
Gli edifici sono, ai sensi dell’articolo 1 lettera b della Convenzione dell’Aia, edifici destinati principalmente ed effettivamente a custodire o esporre i beni culturali mobili definiti nella lettera a, come i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi e i rifugi destinati a custodire, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti nella lettera a.
I luoghi sono, ai sensi dell’articolo 1 lettera c della Convenzione dell’Aia, luoghi in cui è accentrata una quantità considerevole di beni culturali mobili o immobili, detti «centri monumentali».
Lett. b: i rifugi per beni culturali ai sensi della presente legge servono alla custodia protetta dei pezzi più pregiati di una collezione o di un archivio d’importanza nazionale. Per la loro progettazione e costruzione si dovrebbe tenere conto soprattutto della carta aggiornata dei pericoli del Cantone.
Lett. c: un deposito protetto ai sensi della presente legge a livello internazionale è anche detto «safe haven». Si tratta di un luogo sicuro per la custodia temporanea di beni culturali mobili che sono parte del patrimonio culturale di uno Stato e che sono gravemente minacciati nel loro Stato proprietario o possessore. Tali beni culturali possono, alle condizioni menzionate, essere custoditi in sicurezza e per una durata limitata in Svizzera. Lo Stato possessore è esplicitamente menzionato visto che ai sensi di questa legge uno Stato senza governo non avrebbe la possibilità di beneficiare di un deposito protetto.
Il luogo di custodia e i beni culturali sono gestiti da specialisti riconosciuti del Museo nazionale svizzero. È necessaria una stretta collaborazione tra l’UFPP e tutti gli organi federali coinvolti (per es. il servizio per il trasferimento dei beni culturali dell'Ufficio federale della cultura, la Direzione generale delle dogane, il Museo nazionale svizzero, il servizio per le normative sugli immobili dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica o il Servizio federale di sicurezza dell’Ufficio federale di polizia). Nel caso specifico si tratta di una custodia provvisoria a titolo fiduciario ai sensi dell’articolo 14 della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC, RS 444.1).
Sezione 2: Compiti e collaborazione nel settore della protezione dei beni cultu-
rali
Art. 3 Compiti della Confederazione
Questi compiti incombono a diversi organi federali, per es. all’Ufficio federale della cultura (UFC), all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) o all’UFPP.
Cpv. 1: corrisponde sostanzialmente al contenuto dell’attuale articolo 5 capoverso 1.
Cpv. 2: il coordinamento comprende ad esempio misure preparatorie per l’inventario dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale (Inventario PBC) secondo