Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 17 pagine
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può essere utilizzato per scopi militari o per proteggere siti militari (la Parte sotto il cui controllo si trova, lo deve confermare in una dichiarazione). Giusta l’articolo 12 del Secondo Protocollo le Parti coinvolte in un conflitto garantiscono l’immunità dei beni culturali collocati sotto protezione rafforzata vietando di farne oggetto di attacchi o di utilizzare questi beni o i loro immediati dintorni a sostegno di un’azione militare.
Cpv. 1 e 2: la competenza per la procedura preliminare (procedura interna all’amministrazione) spetta all’UFPP. Il Consiglio federale presenta poi la candidatura all’UNESCO in nome della Confederazione Svizzera e in collaborazione con il Cantone interessato. Le «Guidelines for the Implementation of the 1999 Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict» disciplinano la procedura per la candidatura.
Sezione 5: Contrassegno «scudo dei beni culturali»
Art. 9 Contrassegno
Cpv. 1: corrisponde nel contenuto all’articolo 16 della Convenzione dell’Aia. L’immagine dello scudo consente un’identificazione inequivocabile del contrassegno.
Cpv. 2: nelle direttive emanate dal Consiglio federale sono stabilite norme grafiche e tecniche precise per l’aspetto degli scudi e la loro apposizione ai beni culturali. In questo modo si garantisce che i beni culturali siano contrassegnati in modo uniforme in tutta la Svizzera. La Confederazione può eventualmente fornire gli scudi agli uffici cantonali.
Art. 10 Uso del contrassegno
Cpv. 1: corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 20 capoverso 3 OPBC.
Cpv. 2: questa disposizione corrisponde nel contenuto all’articolo 17 paragrafo 1 lettera a della Convenzione dell’Aia.
Cpv. 3: visto che unicamente beni culturali d’importanza nazionale possono essere collocati sotto protezione rafforzata, questi devono essere contrassegnati con almeno uno scudo. Fino a oggi non è ancora stato definito un contrassegno specifico per i beni sotto protezione rafforzata.
Cpv. 4: l’articolo 17 della Convenzione dell’Aia disciplina l’uso del contrassegno e stabilsce in particolare le circostanze in cui può essere apposto un solo contrassegno semplice oppure esso deve essere ripetuto tre volte.
Art. 11 Apposizione del contrassegno
Cpv. 1: corrisponde in parte al vigente articolo 20 capoverso 1 OPBC. I beni culturali d’importanza nazionale sono contrassegnati con un singolo scudo (cfr. articolo 10 capoverso 1), quelli sotto protezione speciale con uno scudo ripetuto tre volte (cfr. articolo 10 capoverso 2).