Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 17 pagine

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l’articolo 4 lettera d o per l’intermediazione di specialisti della protezione dei beni culturali.

Cpv. 3: si tratta di contatti con gli uffici cantonali della protezione dei beni culturali (uffici PBC), gli uffici cantonali dei monumenti storici e dell’archeologia o le associazioni specializzate, ma anche con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per la formazione, la scienza e la cultura (UNESCO) o con enti stranieri. Questi contatti favoriscono una buona collaborazione e uno scambio continuo di conoscenze.

Cpv. 4: questo capoverso corrisponde sostanzialmente all’attuale articolo 5 capoverso 2. La novità consiste nel fatto che la Confederazione potrà prescrivere anche misure obbligatorie per garantire l’esecuzione del Secondo Protocollo.

Cpv. 5: le categorie corrispondono a quelle menzionate nel vigente articolo 2 OPBC. Esse sono state applicate anche nell’ambito dell’ultima revisione dell’Inventario PBC del 2009. Il Consiglio federale stabilisce ora anche i criteri per la classificazione dei beni culturali in diverse categorie.

Art. 4 Compiti dell’Ufficio federale della protezione della popolazione

Secondo l’articolo 5 del Secondo Protocollo occorre designare le autorità competenti per la tutela dei beni culturali. A livello federale tale autorità è la Sezione PBC dell’UFPP. Una descrizione dei compiti dell’UFPP si rivela utile per delimitare le competenze tra l'UFPP, quale autorità responsabile della tutela dei beni culturali, e la Confederazione ai sensi dell’articolo 3. I compiti menzionati alle lettere a-g non costituscono un’estensione dei compiti attuali dell’UFPP.

Lett. b: l’UFPP assiste le autorità cantonali in particolare nella preparazione e nell’esecuzione dei provvedimenti di loro competenza. Secondo l’articolo 5 capoverso 3, i Cantoni allestiscono ad esempio riproduzioni fotografiche di sicurezza. L’UFPP si procura, sulla base della lettera c, copie di tali riproduzioni e le conserva nell’archivio federale dei microfilm a Heimiswil.

Lett. c: i terzi ai sensi della presente legge sono in particolare le associazioni specializzate e professionali, la popolazione e l’esercito.

Lett. d: l’Inventario PBC non costituisce un elenco esaustivo dei monumenti, bensì un elenco dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge.

Lett. e: la gestione del sistema di informazione geografica (SIG) secondo la lettera e comprende in particolare il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati di base ai sensi dell'articolo 9 della legge federale sulla geoinformazione (LGI, RS 510.62). L’UFPP gestisce il SIG in collaborazione con swisstopo.

Lett. f: si tratta di domande ai sensi degli articoli 7 e 8.

Lett. g: sulla base dell’articolo 39 capoverso 2 LPPC, la Confederazione istruisce i quadri superiori della protezione civile. Garantisce così l’uniformità dell’istruzione specialistica del personale della protezione dei beni culturali.

Lett. h: in caso di bisogno da parte delle istituzioni culturali, l’UFPP potrà istruire anche altro personale specializzato. Si tratta in particolare del personale delle istituzioni culturali che custodiscono beni culturali mobili d’importanza nazionale. Le istituzioni culturali sono principalmente musei, archivi, biblioteche e luoghi in cui vengono custodite collezioni archeologiche. Per questa istruzione il Consiglio federale può prevedere esigenze minime per il personale delle istituzioni culturali.

Art. 5 Compiti dei Cantoni