Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 17 pagine
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della protezione civile sono definiti nell’articolo 61 capoversi 1 e 2 Cost. La protezione civile può pertanto essere impiegata sia in caso di conflitto armato (art. 61 cpv. 1 Cost.), sia in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza (art. 61 cpv. 2 Cost.). In origine i due compiti principali menzionati erano considerati equivalenti ma, visto il quadro attuale dei pericoli e delle minacce, l’articolo 61 capoverso 2 Cost è diventato prioritario. L’estensione tematica del settore della protezione della popolazione risponde risponde ai bisogni attuali ed è quindi ragionevole. In questo contesto è stata però verificata anche una possibile limitazione della sovranità culturale dei Cantoni giusta l'articolo 69 capoverso 1 Cost. Dal momento che l'estensione tematica deve consentire solo la protezione dei beni culturali in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, la sostanza della sovranità culturale non viene limitata dal previsto adeguamento del campo d'applicazione. L'estensione tematica è pertanto possibile in base all’articolo 61 capoverso 2 Cost. ed è quindi costituzionale.
Sono considerati conflitti armati, ai sensi della presente legge, le guerre dichiarate, gli altri conflitti armati fra due o più Stati e i conflitti armati senza carattere internazionale.
Per catastrofe s’intende un evento le cui conseguenze superano le risorse di personale e materiale della comunità colpita richiedendo un aiuto esterno. Può essere un sinistro di origine naturale o antropica oppure un grave incidente. È determinante che le sue conseguenze superino le previste risorse di personale e materiale della comunità colpita. In Svizzera le catastrofi naturali comprendono in particolare i terremoti, le tempeste, le alluvioni, le valanghe, la siccità e gli incendi boschivi.7 Tra le catastrofi antropiche rientrano ad esempio i grandi incendi (per es. l’incendio del Ponte della Cappella di Lucerna).
Una situazione d’emergenza è per contro una situazione risultante da uno sviluppo o un evento che non si può gestire con le procedure ordinarie poiché supera le risorse di personale e materiale della comunità colpita. La situazione d’emergenza può derivare, secondo la sua definizione, da un’evoluzione sociale o da un evento tecnologico. A differenza della catastrofe, la situazione d’emergenza è pertanto un evento in evoluzione.
Lett. a: l’articolo 6 definisce le misure per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza.
Lett. b: nel campo d’applicazione della presente legge sussistono, conformemente alla Cost., competenze sia per la Confederazione, sia per i Cantoni. L’avamprogetto di LPBC deve quindi disciplinare anche la collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Gli articoli 3 e seguenti disciplinano i compiti e la collaborazione nel settore della protezione dei beni culturali in caso di conflitti, catastrofi e situazioni d’emergenza.
Art. 2 Definizioni
Lett. a: ai sensi dell’articolo 1 lettera a della Convenzione dell’Aia, sono considerati beni culturali, qualunque ne sia l’origine o il proprietario, i beni, mobili o immobili, che siano di grande importanza per il patrimonio culturale, come i monumenti archi-
7 cfr. Rapporto del Consiglio federale all’Assemblea federale sulla politica di sicurezza in Svizzera del 23 giugno 2010, p. 12 http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/it/home/documentation/bases/sicherheit.parsys.43895. downloadList.16675.DownloadFile.tmp/sipolbi.pdf