Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 17 pagine

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Il Consiglio federale può quindi disporre l’apposizione dei contrassegni in caso di chiamata in servizio dell’esercito o della protezione civile in vista di un conflitto armato.

Cpv. 2: l’articolo 6 della Convenzione dell’Aia lascia l’apposizione dei contrassegni sui beni culturali alla discrezione delle Parti. Secondo la Convenzione, un’apposizione permanente dello scudo, non in relazione a un conflitto armato, ossia in tempo di pace, è possibile. La decisione di contrassegnare i beni culturali già in tempo di pace spetterà d’ora in poi ai Cantoni. Questa decisione deve essere adottata tenendo conto del rischio di possibili scavi illegali in siti archeologici o di furti a collezioni. In particolare occorre osservare le direttive giusta l’articolo 9 capoverso 2.

Sezione 6: Deposito protetto

Art. 12

A livello internazionale per il «deposito protetto» si usa anche il termine «safe haven».

Cpv. 1: secondo l’articolo 3 lettera c il deposito protetto è un luogo sicuro che la Confederazione mette a disposizione per la custodia temporanea a titolo fiduciario di beni culturali mobili che sono parte del patrimonio culturale di uno Stato e che sono gravemente minacciati nel loro Stato proprietario o possessore. Secondo l’articolo 12 capoverso 1 la custodia temporanea a titolo fiduciario è possibile unicamente sotto l’egida dell’UNESCO. Il deposito protetto e i beni culturali sono gestiti da specialisti riconosciuti del Museo nazionale svizzero. È necessaria una stretta collaborazione tra l’UFPP e tutti gli organi federali coinvolti (per es. il servizio per il trasferimento dei beni culturali dell'Ufficio federale della cultura, la Direzione generale delle dogane, il Museo nazionale svizzero, il servizio per le normative sugli immobili dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica o il Servizio federale di sicurezza dell’Ufficio federale di polizia).

Se, in applicazione dell’articolo 12, beni culturali mobili che sono parte del patrimonio culturale di uno Stato vengono trasferiti in Svizzera per una custodia temporanea in un deposito protetto, la loro importazione sottostà al regime doganale e fiscale. Tenendo conto che tali beni non vengono immessi sul mercato o utilizzati per altri scopi (eccetto quelli menzionati all’articolo 12 capoverso 2 lettera g) in Svizzera, sarebbe però opportuno agevolare l’importazione per evitare oneri amministrativi inutili. Una soluzione pratica potrebbe essere quella di prevedere una procedura semplificata di deposito donagale secondo gli articoli 50 e seguenti della legge sulle dogane (LD, RS 631.0). Concretamente il Museo nazionale svizzero potrebbe ad esempio custodire questi beni culturali in un deposito doganale aperto. L’AFD garantirebbe procedure amministrative semplificate per questo deposito doganale.

Cpv. 2: si tratta di una norma di delega che conferisce al Consiglio federale la competenza esclusiva per la conclusione di simili trattati internazionali. I trattati conclusi dal Consiglio federale sulla base di una norma di delega non sottostanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali (cfr. articolo 141 lettera d Cost.). L’oggetto e la portata della norma di delega devono quindi essere formulati con la massima precisione possibile.