Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 17 pagine

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- Protezione in situ adeguata: comprende tra l’altro l’elaborazione e l'attuazione di concetti per la protezione da furti, vandalismi o catastrofi naturali.

- Designazione di autorità e uffici responsabili della tutela dei beni culturali: ogni Cantone designa un ufficio responsabile della PBC.

Sezione 4: Categorie di protezione

Secondo l’articolo 3 capoverso 5 il Consiglio federale disciplina la classificazione dei beni culturali in categorie e stabilisce i relativi criteri. Come finora è prevista una classifficazione in beni culturali d’importanza nazionale, regionale e locale. Soltanto per i beni culturali d’importanza nazionale si può richiedere la protezione speciale secondo l’articolo 7 e la protezione rafforzata secondo l’articolo 8.

Art. 7 Protezione speciale

La protezione speciale secondo gli articoli 8-11 della Convenzione dell’Aia è un sistema di protezione per i beni culturali in caso di conflitto armato. Può essere collocato sotto protezione speciale un numero ristretto di depositi protetti destinati a preservare, in caso di conflitto armato, beni culturali mobili di centri monumentali e di altri beni culturali immobili di massima importanza. Pertanto si possono collocare sotto protezione speciale solo i beni culturali d’importanza nazionale.

Cpv. 1 e 2: la competenza per la procedura preliminare (procedura interna all’amministrazione) spetta all’UFPP. In presenza di una proposta definitiva di iscrizione di beni culturali nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale» dell’UNESCO, il Consiglio federale dirige la procedura e inoltra all’UNESCO la domanda per l’ottenimento della protezione speciale. La protezione speciale è accordata mediante l’iscrizione nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale».

Art. 8 Protezione rafforzata

Con gli articoli 10-14 del Secondo Protocollo è stata creata una nuova categoria di protezione, la protezione rafforzata (PR). La PR è stata introdotta per colmare le lacune del sistema di protezione speciale (quali la condizione, difficile da rispettare, di una distanza sufficiente da grandi centri industriali o da importanti obiettivi militari).10 La PR sostituisce la protezione speciale, ma solo tra gli Stati firmatari del Secondo Protocollo.11 Ne consegue che entrambi i sistemi di protezione devono essere inseriti nell’avamprogetto di LPBC. Secondo l’articolo 10 del Secondo Protocollo, un bene culturale può essere collocato sotto protezione rafforzata se soddisfa le tre condizioni seguenti: in primo luogo deve trattarsi di un patrimonio culturale che riveste una grande importanza per l’umanità, in secondo luogo deve essere protetto da misure interne, giuridiche e amministrative adeguate e in terzo luogo non

10 Messaggio concernente il Secondo Protocollo del 26 marzo 1999 relativo alla Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 20 agosto 2003, FF 2003 5299, p. 5308

11 Messaggio concernente il Secondo Protocollo del 26 marzo 1999 relativo alla Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 20 agosto 2003, FF 2003 5299, p. 5305