Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/113: Revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato · 17 pagine

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Sezione 7: Finanziamento

Art. 13 Assunzione dei costi

La LPBC non contiene ulteriori disposizioni relative al finanziamento. Secondo l’attuale articolo 23 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 24, oggi la Confederazione accorda sussidi annui ai Cantoni per i costi d’allestimento di documentazioni di sicurezza e di riproduzioni forografiche di sicurezza (finora art. 10 e 11; ora art. 5 cpv. 3). Nel messaggio del 19 dicembre 2012 concernente la legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (LPCon 2014; FF 2013 727) il Consiglio federale chiede però la soppressione di questi sussidi federali e l’abrogazione del vigente articolo 24 (FF 2013 727, p. 804 ss.). Di conseguenza anche l’avamprogetto di LPBC non contiene più disposizioni in merito. In base alla legge vigente la Confederazione non accorda sussidi per altre misure di protezione. I sussidi federali per misure edili (finora art. 23 cpv. 3) vengono accordati sulla base della LPPC. Visto che il fabbisogno di rifugi per beni culturali è in gran parte coperto, dal 1° gennaio 2013 la Confederazione assume ancora solo i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d’importanza nazionale e i costi per l’equipaggiamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali (art. 71 cpv. 2bisLPPC).

Sezione 8: Disposizioni penali

Art. 14 Abuso del contrassegno

Questo articolo corrisponde nel contenuto all’attuale articolo 27.

Art. 15 Abuso del contrassegno per scopi commerciali

Questo articolo corrisponde nel contenuto all’attuale articolo 28.

Cpv. 1 e 2: l’importo massimo delle multe non è mai stato modificato dalla promulgazione della legge vigente. Viene pertanto adeguato per tenere conto del rincaro cumulato.

Art. 16 Perturbamento dell’esecuzione delle misure di protezione

Cpv. 1: questo articolo corrisponde nel contenuto all’attuale articolo 26 capoverso 1.

Cpv. 2: viene adeguato il quadro penale.

Art. 17 Perseguimento penale in virtù di altre leggi

Sono riservate in particolare le disposizioni del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e del Codice penale militare (CPM; RS 321.0).

Art. 18 Perseguimento penale

Questo articolo corrisponde nel contenuto all’attuale articolo 30.