Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 19 pagine

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Il Consiglio federale ha rinunciato parimenti a respingere l’iniziativa senza controprogetto, poiché è consapevole delle lacune del sistema delle borse di studio per il livello terziario in Svizzera e non mette in discussione la necessità di intervenire.

4.1 Punti essenziali del progetto

4.1.1 Principi

Il presente progetto di revisione è incentrato sulle seguenti riflessioni di principio:

 L’oggetto e il campo d’applicazione della legge non sono intaccati dalla revisione: la legge continua a regolamentare prima di tutto le condizioni per la concessione di sussidi federali.

 Le disposizioni formali di armonizzazione del Concordato sulle borse di studio che riguardano la formazione terziaria sono recepite nella legge federale quali condizioni aggiuntive per la concessione di sussidi federali.

 La ripartizione dei sussidi deve tenere conto delle spese sostenute dai Cantoni e rispecchiarle di conseguenza; questa modalità di calcolo costituisce un incentivo per i Cantoni a potenziare l’impegno finanziario a favore dei sussidi all’istruzione per il livello terziario.

Gli adeguamenti proposti permetteranno di migliorare nell’insieme le pari opportunità delle persone impegnate in una formazione terziaria.

4.1.2 Armonizzazione formale

La legge federale vigente offre la possibilità di promuovere l’armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio per il livello terziario. Inoltre, attraverso diverse condizioni di sussidio, esplica già il seguente effetto armonizzante:

 definisce la cerchia delle persone che, per origine e idoneità, è suscettibile di beneficiare di sussidi all’istruzione;

 definisce le formazioni che danno diritto ai sussidi;

 stabilisce la durata regolamentare degli studi e statuisce la libera scelta dell’indirizzo e del luogo di studio.

Con il recepimento di disposizioni formali completive del Concordato sulle borse di studio, l’effetto armonizzante è potenziato nei seguenti ambiti:

 il limite di età fissato dai Cantoni per la concessione di borse di studio non può essere inferiore a 35 anni all’inizio della formazione;

 sono definite le formazioni riconosciute che danno diritto ai sussidi;

 la durata (minima) del diritto ai sussidi all’istruzione è stabilita tenuto conto delle formazioni particolari (p. es. studi a tempo parziale);

 una proroga del diritto ai sussidi è prevista nel caso in cui motivi sociali, familiari o di salute allunghino la formazione; questa modifica tiene conto dei cambiamenti sociali che spingono a prediligere le formazioni a tempo parziale;

 l’origine della cerchia dei beneficiari di sussidi all’istruzione è precisata e completata;

 la libera scelta della formazione è, di principio, mantenuta. Tuttavia, se la formazione liberamente scelta non dovesse essere economicamente la più