Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/117: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione, RS 416.0) · 19 pagine
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all’iniziativa, l’Assemblea federale può prorogare di un anno questo termine (art. 100 e 105 cpv. 1 LParl19).
3.4 Valutazione
La richiesta dell’iniziativa di trasferire dai Cantoni alla Confederazione la competenza normativa e finanziaria per le borse di studio per il livello di formazione terziario è doppiamente problematica. Se venisse accettata, l’iniziativa minerebbe gli sforzi intrapresi dai Cantoni con il Concordato sulle borse di studio e metterebbe in forse sine die il processo di armonizzazione in corso. L’iniziativa chiede inoltre che i sussidi all’istruzione garantiscano, per l’intera durata di una prima formazione terziaria riconosciuta, un tenore di vita minimo. Il testo non precisa se questa disposizione propone l’abbandono generale del principio dei sussidi sussidiari fondato sulla responsabilità finanziaria dei genitori e delle stesse persone in formazione. Concedere sussidi all’istruzione per il livello terziario senza tenere conto delle condizioni finanziarie delle persone in formazione comporterebbe un cambiamento di sistema, poiché metterebbe in discussione il principio stesso della sussidiarietà.
3.5 Ripercussioni finanziarie
L’estensione delle prestazioni del sistema dei sussidi all’istruzione, come richiesto dall’iniziativa, comporterebbe notevoli costi supplementari. Secondo i calcoli dei promotori, questi ammonterebbero a 500 milioni di franchi all’anno. La presa a carico di questo onere supplementare dovrebbe essere negoziata con i Cantoni. Le maggiori uscite della Confederazione dovrebbero essere compensate nel quadro del limite di spesa delle finanze federali e obbligherebbero a procedere a tagli nel settore
dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione o in altri settori politici.
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